Istanza di ricusazione del difensore d’ufficio Vincenza Catalano ex art. 97, comma 2 c.p.p. nel procedimento 4181/24 Termini Imerese
Motivi per la ricusazione dell’Avvocato d’ufficio Vincenza Catalano
a) L’Avvocato Vincenza Catalano non ha mai fornito al sottoscritto copia della propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale, come previsto dall’art. 12 della Legge 247/2012. Tale omissione viola l’obbligo di trasparenza nei confronti dell’assistito, impedendo una valutazione consapevole del rapporto fiduciario.
b) L’Avvocato Vincenza Catalano non ha informato l’indagato del suo diritto fondamentale ad ottenere un interprete durante ogni fase del procedimento, come sancito dall’art. 143 c.p.p. e dall’art. 6 § 3 lett. e) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
c) L’Avvocato Vincenza Catalano non ha mai comunicato al sottoscritto l’esistenza del diritto a ricevere la traduzione degli atti essenziali ai fini della difesa, effettuata da traduttori qualificati, così come previsto dalla Direttiva 2010/64/UE, recepita nell’ordinamento italiano.
d) L’Avvocato Vincenza Catalano non ha informato l’indagato della possibilità di sollevare eccezione di nullità ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p., né ha presentato eccezione in suo nome, nonostante fosse a conoscenza della mancata traduzione della comunicazione e dell’impossibilità per l’indagato di comprenderne il contenuto.
e) L’Avvocato Vincenza Catalano ha gestito le comunicazioni processuali non direttamente con l’indagato, ma tramite un terzo non formalmente autorizzato, al quale ha inviato la documentazione (inclusi atti riservati) senza alcuna delega o procura specifica da parte del sottoscritto.
f) In assenza di comunicazioni da parte del difensore Catalano , il sottoscritto ha apreso solo casualmente presso il Tribunale, in data 26 marzo 2025, che la fase delle indagini preliminari risultava conclusa e che il fascicolo era già disponibile per la consultazione. Ciò implica che l’avviso ex art. 415-bis c.p.p. era già stato trasmesso, verosimilmente ricevuto dall’Avvocato d’ufficio o da un soggetto terzo, ma mai notificato né comunicato direttamente all’indagato.
Non avendo ricevuto alcuna informazione né assistenza, il sottoscritto è stato costretto a recarsi personalmente presso il Tribunale per accedere agli atti. Durante un incontro fortuito con l’Avvocato lo stesso giorno, questi ha chiesto se l’indagato avesse già ritirato il fascicolo, apprendendo che ciò era già avvenuto in formato digitale. Nonostante ciò, l’Avvocato ha successivamente ritirato il fascicolo in autonomia e trasmesso via e-mail la ricevuta del pagamento di € 25,00, senza che vi fosse alcuna necessità concreta, né richiesta, né giustificazione.
Tale condotta appare professionalmente scorretta, in quanto ha prodotto un’attività duplicata e costi inutili, dopo che l’indagato era già intervenuto per sopperire all’inattività del difensore. La trasmissione del pagamento, in tale contesto, appare come un gesto ingiustificato e provocatorio.
g) In occasione di questo incontro fortuito presso il Tribunale, l’Avvocato Vincenza Catalano ha affermato che si terrà sicuramente un processo, perché la Procura ha trovato elementi che lo giustificano. Tuttavia, non risulta che l’Avvocato avesse, in quel momento, esaminato il fascicolo né che avesse preso visione completa degli atti investigativi; l’indagato non è mai stato informato in modo preciso o documentato circa i presunti “elementi” indicati, né è stata fornita alcuna spiegazione giuridica in merito a tale affermazione.
Tale dichiarazione è stata resa in assenza di qualsiasi interlocuzione preventiva con l’indagato e prima della scadenza del termine di venti giorni previsto dall’art. 415-bis c.p.p., senza che fosse stata depositata alcuna memoria difensiva o svolta altra attività di difesa. In tali circostanze, una simile affermazione equivale di fatto ad ammettere di non avere alcuna intenzione di esercitare attivamente il diritto di difesa, né di utilizzare gli strumenti processuali disponibili nella fase delle indagini preliminari. Si tratta di un comportamento gravemente scorretto e lesivo del mandato difensivo, in contrasto con i principi di trasparenza, lealtà e tutela effettiva dell’assistito.
Se l’Avvocato Catalano ha effettivamente avuto accesso agli atti, ha omesso di informarne il proprio assistito; se, al contrario, non li ha letti, ha espresso un giudizio privo di fondamento. In entrambi i casi, si configura una violazione grave dei doveri professionali e un atteggiamento incompatibile con l’incarico di difensore d’ufficio.
h) Inoltre, si evidenzia che l’Avvocato Catalano non ha mai svolto alcuna attività di consulenza effettiva con l’indagato. Nessun colloquio è mai avvenuto, né telefonicamente né in presenza, per esaminare insieme il contenuto del fascicolo o valutare le opzioni difensive previste dall’art. 415-bis c.p.p. Solo in data 28 marzo 2025, a seguito di richiesta scritta, l’Avvocato ha proposto un appuntamento per il giorno 14 aprile 2025 alle ore 17:00 (PEC allegata), ossia ben oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla notifica dell’avviso, rendendo di fatto impossibile ogni forma di partecipazione attiva alla fase difensiva,confermando così nei fatti il sospetto, già evidenziato nel punto g), che l’Avvocato non avesse alcuna intenzione di esercitare una difesa effettiva.
i) A seguito di una richiesta scritta in data 28 marzo 2025, con la quale si chiedeva come fosse possibile affermare con certezza che “ci sarà un processo” senza conoscere ancora il contenuto del fascicolo, l’Avvocato ha risposto via PEC sostenendo che “nel momento in cui c’è l’avviso delle conclusioni indagini significa che il PM intende procedere”, aggiungendo di non ritenere opportuno fornire spiegazioni tecniche per iscritto, in quanto “potrebbero essere di non facile comprensione”.
Tale risposta risulta non solo tecnicamente imprecisa – poiché la fase ex art. 415-bis c.p.p. serve proprio a consentire alla difesa di incidere sulla successiva decisione del PM e, in ipotesi, ottenere l’archiviazione – ma anche gravemente inadeguata sotto il profilo deontologico. La scelta di non fornire informazioni tecniche al proprio assistito, motivandola con presunte difficoltà di comprensione, appare paternalistica, lesiva della dignità del difeso e contraria ai principi di trasparenza e autodeterminazione.
Inoltre, la mancata disponibilità a informare l’indagato tempestivamente e con chiarezza, unita alla proposta di un appuntamento solo per il 14 aprile 2025 – ben oltre la scadenza del termine utile – conferma ulteriormente l’assenza di una volontà effettiva di esercitare la difesa nei termini previsti dalla legge.
Nel complesso, la condotta configura una violazione dell’obbligo di riservatezza professionale, nonché una lesione del diritto dell’indagato a ricevere direttamente le informazioni relative alla propria difesa. Il mancato invio diretto degli atti all’indagato ha contribuito alla sua mancata conoscenza degli sviluppi del procedimento e ha ostacolato gravemente l’esercizio dei diritti difensivi.
Le violazioni sopra descritte non costituiscono episodi isolati, ma un insieme sistematico e reiterato di condotte omissive, che nel loro complesso denotano l’assenza di una difesa effettiva e consapevole, così come garantita dall’ordinamento processuale.
Il comportamento del difensore appare in contrasto anche con gli standard europei del giusto processo (art. 6 CEDU), che richiedono una difesa attiva, trasparente e linguistica effettiva, sin dalla fase delle indagini preliminari.
In considerazione della reiterata assenza di trasparenza, comunicazione diretta, diligenza professionale e tutela effettiva dei diritti difensivi, risulta evidente che non vi è mai stato un effettivo rapporto fiduciario tra l’indagato e il difensore, né l’intenzione da parte dell’Avvocato di curare attivamente la difesa. L’insieme delle condotte omissive e formali dimostra un approccio meramente passivo alla funzione difensiva, incompatibile con i principi costituzionali e deontologici che regolano l’incarico del difensore d’ufficio.
Tale complesso di condotte, per la sua gravità e per gli effetti lesivi sull’effettivo esercizio del diritto di difesa, appare potenzialmente rilevante anche sotto il profilo penale, ai sensi dell’art. 380 c.p. (patrocinio o consulenza infedele).
Si chiede pertanto che l’attuale difensore venga sollevato con effetto immediato e che venga nominato un nuovo difensore che garantisca una difesa effettiva, leale e tempestiva, oppure che venga concesso al sottoscritto un termine per la nomina di un difensore di fiducia.
Dichiarazione di riserva sulla responsabilità delle spese
Il sottoscritto dichiara espressamente di non riconoscere alcuna spesa o attività compiuta dall’Avvocato d’ufficio Vincenza Catalano come necessaria o concordata con il proprio assistito, alla luce delle gravi omissioni e della mancanza di un’effettiva attività difensiva, come descritto sopra.
In particolare, si contesta preventivamente la validità di qualsiasi richiesta di liquidazione per attività non concordate, non richieste o ritenute superflue (es. duplicazione dell’acquisizione del fascicolo), riservandosi di **presentare opposizione*ex art. 82 del DPR 115/2002 qualora venga emesso decreto di liquidazione.
La presente ha valore di riserva formale e preventiva ai fini della tutela patrimoniale e processuale dell’indagato.
Si chiede che la presente istanza, venga inserita integralmente nel fascicolo del procedimento penale n. 4181/24, a tutela dei diritti dell’indagato e ai fini di ogni successiva valutazione procedurale.