Ricorso ex art. 309 C.P.P. avverso la decisione del Giudice Alessandro Quattrocchi del Tribunale di Termini Imerese in merito alla convalida dell’arresto del 06.03.2025 Con richiesta di annullamento, cancellazione dal fascicolo processuale, eliminazione dal casellario giudiziale (proc. pen. n. 197/25 e 824/25) e di ogni riferimento nelle banche dati delle forze dell’ordine, cancellazione delle riprese illecite effettuate dai Carabinieri e risarcimento ai sensi del GDPR.

Bompietro, 13.03.2025

ILL.MO TRIBUNALE,

Il sottoscritto, in proprio, propone formale RICORSO PER IL RIESAME, nel termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento, avverso l’ordinanza di convalida dell’arresto emessa dal Giudice Alessandro Quattrocchi in data 06.03.2025

 1. Nullità della convalida per violazione del diritto di difesa (Art. 24 Cost. e Art. 111 Cost.)

L’udienza di convalida del 06.03.2025 presso il Tribunale di Termini Imerese è stata celebrata in totale violazione dei diritti fondamentali dell’istante, il quale:

  • Non ha avuto accesso a un interprete, nonostante la richiesta esplicita più volte reiterata prima e durante l’udienza.

  • È stato privato del diritto di essere ascoltato, poiché nessun interrogatorio è mai avvenuto, essendosi l’istante rifiutato legittimamente di procedere senza interprete.

  • L'Avv. Salvatore di Liberti non ha chiesto il rinvio dell’udienza né ha sollevato alcuna eccezione processuale per la mancata nomina di un interprete, limitandosi a difendere passivamente la legittimità della misura.

Solo quando l’istante ha chiesto all’avv. Di Liberti informazioni sulla sua assicurazione professionale, questi ha ammesso che sussistevano barriere linguistiche, ma ha comunque omesso di chiedere il rinvio del procedimento.

Riferimento: verbale di dibattimento
Riferimento: fonoregistrazione dell’udienza della ditta RICINIA

Poiché l’avvocato non ha potuto esibire la propria polizza assicurativa, nonostante l’obbligo legale di fornirne prova prima dell’accettazione del mandato, come previsto dall’ art. 12, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), l’istante ha esplicitamente revocato il mandato difensivo, trovandosi di fatto priva di difesa legale in un procedimento penale, con conseguente nullità assoluta dell’udienza di convalida.

Inoltre, nonostante l’istante ha esplicitamente revocato il mandato difensivo all’Avv. Salvatore Di Liberti già durante l’udienza di convalida, questi ha continuato a parlare in sua rappresentanza, senza alcuna autorizzazione e in violazione del diritto di difesa dell’istante.

Il Tribunale non può in alcun modo considerare le dichiarazioni rese dall’Avv. Di Liberti come rappresentative della volontà dell’istante, poiché quest’ultima aveva chiaramente espresso la propria opposizione alla sua assistenza nel corso dell’udienza.

L’istante ha appreso solo successivamente che l’Avv. Di Liberti aveva richiesto il giudizio direttissimo a sua insaputa e senza il suo consenso, in totale violazione del suo diritto di difesa. Tale informazione è emersa soltanto dopo che l’avvocato le ha inviato una comunicazione scritta, il cui contenuto è stato compreso solo con l’aiuto di terzi e dopo un’attenta traduzione. Durante l’udienza, l’istante non era assolutamente consapevole di tale richiesta e non ha potuto opporsi.

Tale violazione è particolarmente grave, in quanto ha impedito all’istante di presentare una propria difesa effettiva, ledendo il suo diritto al contraddittorio e al giusto processo, come garantito dall’art. 24 e 111 della Costituzione Italiana, nonché dall’art. 6 CEDU.

Si chiede pertanto che il Tribunale dichiari l’invalidità di qualsiasi atto o dichiarazione rilasciata dall’Avv. Di Liberti, in quanto effettuata senza consenso e in violazione del diritto di difesa dell’istante.


  • Il Giudice Quattrocchi stesso ha affermato che per questa udienza di convalida dell’arresto non era previsto un interprete e che avrei potuto averne uno solo per l’udienza successiva, nonostante, in qualità di vincitore del Premio Amato Lamberti per la sua tesi di dottorato intitolata Il diritto della prevenzione e la tutela dei diritti fondamentali, avrebbe dovuto sapere meglio di chiunque altro che il diritto alla difesa e le garanzie fondamentali dell’imputato non possono essere sacrificate per ragioni di celerità processuale.
    Riferimento: fonoregistrazione dell’udienza della ditta RICINIA


  • Inoltre, i Carabinieri, da circa due anni, allegano la traduzione alla maggior parte degli atti, dimostrando così di essere perfettamente a conoscenza del fatto che, pur avendo l’istante una conoscenza della lingua italiana, questa non è sufficiente per affrontare adeguatamente questioni giuridiche. Ultimamente documentato personalmente dal Maresciallo Marcello Migliozzi esattamente quattro settimane prima, il 05.02.2025.
    Riferimento: Invito di presentazione

È altamente improbabile che le competenze linguistiche in italiano della persona interessata siano migliorate drasticamente in sole quattro settimane.


  • In particolare, il Sostituto Procuratore Lorenza Turnaturi, con comunicazione ufficiale inviata tramite raccomandata nell’agosto 2023, ha confermato che il fascicolo relativo al procedimento 4195/23 (calunnia – Daniela Scalisi, Alimena) sarebbe stato tradotto dalla traduttrice Janette von Gehnen. Questo conferma che le autorità giudiziarie hanno formalmente riconosciuto la necessità di traduzioni per garantire una corretta comprensione degli atti processuali.

Nonostante ciò, il Giudice ha ignorato tale circostanza e ha negato il diritto a un interprete, in violazione dell’art. 143 c.p.p. e degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, compromettendo gravemente i diritti di difesa dell’istante.

Il Giudice non poteva limitarsi a prendere atto del mancato intervento del difensore, ma aveva l’obbligo di verificare d’ufficio la necessità dell’interprete, come sancito dall’art. 143 c.p.p. e dagli standard della Corte EDU (sentenza CEDU ‘Cuscani vs Regno Unito’, 2002).

Inoltre, i Carabinieri hanno ripreso l’intera operazione con i loro telefoni cellulari privati, registrando non solo il loro intervento, ma anche gli ambienti interni dell’abitazione dell’istante, senza alcuna autorizzazione giudiziaria e in totale assenza di base legale. Tale condotta non solo costituisce una grave violazione della riservatezza, ma potrebbe altresì configurare un abuso di potere e una compromissione del diritto di difesa, qualora tali riprese siano state utilizzate o conservate senza il consenso dell’istante.

Le riprese sono state effettuate senza alcuna autorizzazione e in una situazione di forte stress per l’istante, che, a causa dell’irruzione e della violenza subita, non era nelle condizioni di opporsi immediatamente o richiederne l’interruzione.

L’istante esprime ora formale e inequivocabile opposizione alla conservazione, archiviazione o utilizzo di tali registrazioni in qualsiasi forma, incluse le riprese degli ambienti interni dell’abitazione e quelle eseguite con telefoni cellulari privati dei Carabinieri. Tale opposizione è espressa ai sensi dell’art. 17 GDPR (diritto alla cancellazione) e dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata), considerando che tali registrazioni sono state effettuate senza consenso e senza base giuridica.

Si chiede pertanto l’immediata eliminazione di ogni copia esistente e l’attestazione dell’avvenuta cancellazione da parte delle autorità competenti.

L’acquisizione di tali dati, priva di qualsiasi base giuridica e compiuta con strumenti privati dai Carabinieri, rappresenta un’indebita intrusione nella sfera privata dell’istante e una violazione delle norme sulla protezione dei dati personali.

Inoltre, la conservazione e possibile utilizzo di tali registrazioni in un procedimento senza essere state acquisite ufficialmente nel fascicolo processuale compromette il diritto di difesa, impedendo all’istante di esercitare pienamente il diritto al contraddittorio.

I Carabinieri hanno abusato della loro autorità di pubblici ufficiali per effettuare una raccolta illecita di dati senza alcuna base giuridica, violando il diritto alla riservatezza dell’istante ai sensi dell’art. 8 CEDU e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

A tal riguardo, l’istante ribadisce la sua formale opposizione alla conservazione, all’archiviazione e all’utilizzo di tali registrazioni in qualsiasi forma, incluse le riprese degli ambienti interni dell’abitazione e quelle eseguite con telefoni cellulari privati dei Carabinieri. Ne chiede l’immediata distruzione ai sensi degli artt. 17 e 82 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sottolineando la gravità dell’abuso di potere commesso.”

 

 2. Illegittimità della misura cautelare per per usurpazione di funzioni pubbliche, abuso di potere e calunnia

L’arresto dell’istante si basa su un’accusa di resistenza a pubblico ufficiale priva di qualsiasi fondamento fattuale e giuridico, come dimostrano le registrazioni video disponibili, che smentiscono la versione dei Carabinieri e provano che l’azione è stata arbitraria e pretestuosa.

Le registrazioni video costituiscono un ulteriore riscontro di quanto già evidente: l’operazione delle forze dell’ordine è stata condotta in totale assenza di base giuridica e in violazione delle garanzie fondamentali dell’ordinamento. Tuttavia, la nullità della misura cautelare discende direttamente dalla mancanza dei presupposti di legge e dalla natura manifestamente illegittima dell’intervento, indipendentemente dalla disponibilità di prove audiovisive.

  • Sono entrati in casa sua con l’aiuto dei Vigili del Fuoco e una sega circolare, senza alcun titolo esecutivo valido, basandosi su un provvedimento di perquisizione palesemente illegittimo.
  • Tale provvedimento era del tutto inappropriato e privo di fondamento, poiché non si trattava affatto di un furto, bensì di una presa in custodia di emergenza, necessaria e non procrastinabile. Il legittimo proprietario del cane, Salvatore di Prima, aveva espresso tramite un intermediario, Franco Gennaro (assessore precedente di Bompietro, testimonio), l’intenzione di affidarlo all’istante, il quale non aveva alcuna volontà di appropriarsene indebitamente.

    – Mancava qualsiasi animus rem sibi habendi (volontà di fare proprio il bene), poiché il cane sarebbe rimasto di proprietà di Salvatore Di Prima.
    – Mancava altresì qualsiasi animus lucrandi
    , poiché l’istante non aveva alcun interesse economico nel trattenere l’animale

    Di conseguenza, non vi era alcun elemento costitutivo del reato di furto.

    Prova: Testimonio Franco Gennaro

    Ulteriori informazioni

    https://benvenutiabompietro.com/facciamostorie/caniamati-sotto-attacco-accusa-assurda-e-infondata/

    Non spettava dunque ai Carabinieri né alla Procura decidere arbitrariamente sulla sussistenza di un reato, ruolo che è esclusivamente riservato all’autorità giudiziaria. In una situazione del genere, l’unico strumento giuridicamente corretto sarebbe stata un’ordinanza di reintegrazione del possesso, che solo un giudice avrebbe potuto emettere, prima di aver ascoltato l’imputato ingiustamente accusato.

Violazione dell’art. 347 c.p. – Usurpazione di funzioni pubbliche

I Carabinieri e la Procura si sono arrogati il potere di decidere arbitrariamente sulla sussistenza di un reato, violando l’art. 347 c.p., poiché tale compito spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria.
In una situazione del genere, l’unico strumento corretto sarebbe stata un’ordinanza di reintegrazione del possesso emessa da un giudice dopo aver ascoltato tutte le parti.

Violazioni commesse dai Carabinieri durante l’arresto

  • I Carabinieri hanno tentato di sottrarre il cellulare dell’istante senza alcuna spiegazione.
  • L’istante non è mai stata informata del proprio stato di arresto prima di essere prelevata con la forza.
  • Solo dopo essere stata costretta a salire sull’auto di servizio, le è stato comunicato che si trovava in stato di arresto, senza però specificare il motivo.
  • Durante le sei ore successive nella caserma, la motivazione dell’arresto è stata costruita retroattivamente.
  • Violazione dell’art. 384 c.p.p.: Non è stata fornita alcuna comunicazione scritta immediata dei motivi dell’arresto, in contrasto con la normativa vigente.
  • L’istante ha chiesto almeno 20 volte di poter contattare un avvocato, richiesta che è stata ignorata per oltre 6 ore, in violazione dell’art. 13 CEDU e dell’art. 104 c.p.p.

Ulteriore abuso di potere

Dopo aver comunicato l’arresto all’istante, i Carabinieri hanno nuovamente tentato di sottrarle sia il cellulare che il decreto di perquisizione mentre si trovava già all’interno dell’auto.

  • Nel tentativo di proteggere entrambi, l’istante ha cercato di passarli a una terza persona, affinché ne mantenesse la custodia.
  • I Carabinieri hanno immediatamente sequestrato sia il cellulare che il decreto di perquisizione e sequestro, privando l’istante della possibilità di comunicare con l’esterno per l’intera durata della sua permanenza in caserma.
  • Il cellulare e il decreto di perquisizione sono stati restituiti solo dopo la liberazione dall’arresto, rendendo evidente la volontà delle autorità di limitare in maniera indebita la possibilità dell’istante di tutelare i propri diritti in tempo reale.

Prova: Registrazione video dell’attacco su Youtube

Inoltre, prima di essere condotta in tribunale per l’udienza di convalida, i Carabinieri hanno imposto all’istante di consegnare nuovamente il cellulare, senza alcuna motivazione valida. Il sequestro del dispositivo ha compromesso ulteriormente il diritto di difesa, poiché l’istante è stata portata in tribunale senza avere alcun accesso a mezzi di comunicazione e senza la possibilità di raccogliere informazioni o prove per tutelarsi.

Prova: Registrazione video su Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=omG2Zjkl0M8

Mancanza della flagranza di reato (Art. 382 c.p.p.)

  • L’arresto è stato illegittimo sin dall’inizio, in quanto non vi era alcuna flagranza di reato.
  • L’art. 382 c.p.p. stabilisce che si configura la flagranza solo se l’individuo viene colto nell’atto di commettere il reato o immediatamente dopo.
  • L’istante non è stata colta in flagranza di alcun reato.
  • La presunta resistenza a pubblico ufficiale è stata del tutto inventata dopo l’arresto, senza alcun riscontro oggettivo.
  • L’istante non stava tentando di fuggire né di opporsi alle autorità, ma ha semplicemente cercato di proteggere il proprio cellulare dalla sottrazione illegittima da parte dei Carabinieri.

Richiesta di annullamento della misura cautelare

In base alle gravi irregolarità sopra esposte, si richiede:

  • L’immediata revoca della misura cautelare, in quanto priva di qualsiasi base legale.
  • L’eliminazione di ogni riferimento all’arresto nel fascicolo processuale, poiché fondato su un’accusa falsa e costruita retroattivamente.
  • La cancellazione di ogni traccia dell’arresto dal casellario giudiziale e dalle banche dati delle forze dell’ordine (Sistema di Indagine S.D.I., banca dati Carabinieri ecc.)

Il Giudice Quattrocchi, pur avendo avuto piena conoscenza delle gravi violazioni processuali avvenute, ha comunque:

  • Convalidato l’arresto in violazione del diritto di difesa dell’istante;
  • Non ha rilevato d’ufficio la necessità di un interprete e non ha disposto il rinvio dell’udienza, violando il diritto di difesa dell’istante
  • Non ha verificato la validità delle accuse, sebbene fossero basate su false dichiarazioni e su un intervento illegale e palesemente sproporzionato dei Carabinieri.

Questa decisione non può essere ritenuta valida, in quanto viola apertamente:

  • L’ 24 Cost. (diritto alla difesa)
  • L’ 111 Cost. (giusto processo)
  • L’art. 3 Cost., che sancisce il principio di uguaglianza e vieta discriminazioni anche nell’accesso alla giustizia
  • L’art. 97 Cost., che impone il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, violato dall’operato del giudice
  • L’art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili della persona
  • Gli 6 e 13 CEDU, che tutelano il diritto di ogni persona a un processo equo e alla libertà personale
  • L’art. 143 c.p.p., che garantisce il diritto dell’imputato a un interprete in tutte le fasi del procedimento
  • L’art. 178 c.p.p., che sancisce la nullità degli atti processuali in caso di violazione del diritto di difesa;
  • L’art. 179 c.p.p., che stabilisce la nullità assoluta del processo se l’imputato è privo di difesa legale;
  • L’art. 384 c.p.p., che impone l’obbligo di immediata informazione sui motivi dell’arresto;
Conclusioni e richiesta

Alla luce delle gravi violazioni sopra esposte, si chiede che questo Ill.mo Tribunale del Riesame voglia:

  1. Dichiarare la nullità della convalida dell’arresto emessa dal Giudice Quattrocchi, con conseguente cancellazione della misura cautelare dal fascicolo processuale;
  2. Dichiarare l’illegittimità della misura restrittiva applicata, in quanto basata su calunnia da parte dei Carabinieri;
  3. Disporre la cancellazione immediata e definitiva di ogni riferimento all’arresto e alla convalidadal casellario giudiziale e dalle banche dati delle forze dell’ordine (Sistema di Indagine S.D.I., banca dati dei Carabinieri e altre registrazioni di polizia), ai sensi degli artt. 314 c.p.p. e 5 GDPR, trattandosi di un provvedimento viziato da irregolarità gravi e manifeste e in violazione del diritto alla protezione dei dati personali
  4. Disporre la cancellazione immediata di tutte le riprese effettuate dai Carabinieri con dispositivi privati, comprese le registrazioni degli ambienti interni dell’abitazione dell’istante, con la rimozione di qualsiasi eventuale copia archiviata o diffusa, in violazione dell’art. 8 CEDU e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché ’accertamento e la quantificazione del danno subito ai sensi dell’art. 82 GDPR.

Si chiede che la presente istanza venga trasmessa con urgenza al Giudice competente per l’immediata valutazione.

Con osservanza,
xxx

La presente richiesta è stata redatta con l’ausilio di un traduttore digitale.
Questa comunicazione è stata inviata tramite la PEC registrata dai Carabinieri di Petralia Sottana (PA) in data 08.09.2022.