Richiesta di acquisizione della registrazione audio (ex artt.116, 134 e 143 c.p.p.) – Udienza del 6 marzo 2025

L’istante , in riferimento al procedimento n. 197/25, 824/25 (Termini Imerese) chiede che il Tribunale acquisisca ed esamini la registrazione audio integrale dell’udienza tenutasi il giorno 6 marzo 2025, effettuata dalla Ditta Ricina, al fine di verificare quanto effettivamente dichiarato e richiesto dall’istante nel corso della stessa. Tale materiale costituisce prova determinante circa:

  • che l’istante ha revocato il difensore d’ufficio, Avv. Salvatore Di Liberti, nel corso dell’udienza, a causa di un grave conflitto d’interessi e della totale mancanza di fiducia;

  • che l’istante ha ripetutamente richiesto la presenza di un interprete, segnalando difficoltà linguistiche che impedivano una partecipazione consapevole e informata all’udienza;

  • che nel corso dell’udienza, il giudice ha affermato – testualmente o nella sostanza – che per l’udienza di convalida non era previsto un interprete, e che tale diritto sarebbe stato eventualmente garantito solo in una successiva fase dibattimentale; nonostante ciò, ha permesso all’Avv. Di Liberti di continuare a intervenire anche dopo la sua formale revoca da parte dell’istante, e ha deciso di proseguire l’udienza senza disporre né la sospensione né il rinvio, pur in assenza di difesa effettiva e senza garantire l’assistenza linguistica obbligatoria.

  • che, nonostante la revoca del mandato, l’Avv. Di Liberti ha continuato a intervenire, parlando in nome dell’istante e rilasciando dichiarazioni processuali senza alcuna legittimazione, arrivando persino ad affermare che “stava parlando per sé stesso” – circostanza totalmente priva di
    fondamento giuridico, trattandosi di un’udienza non a suo carico – e che, in tale contesto, ha addirittura acconsentito al giudizio direttissimo su richiesta del Pubblico Ministerio Lorenza Turnaturi, senza che l’istante ne fosse informata né tantomeno consenziente. Tale scelta procedurale, estremamente pregiudizievole per l’istante, è stata adottata in violazione del principio di autodeterminazione difensiva e senza alcuna consultazione o spiegazione.


  • che l’Avv. Di Liberti non ha formalizzato alcuna richiesta di rinvio o annullamento dell’udienza, pur avendo ammesso – solo dopo la richiesta della polizza professionale – l’esistenza di “barriere linguistiche”;

  • che l’udienza si è svolta in violazione degli artt. 143 c.p.p. e 6 CEDU, in quanto non è stato garantito il diritto dell’istante alla comprensione, alla difesa effettiva e al contraddittorio.

Si chiede inoltre che, in qualità di parte interessata, l’istante possa accedere ed ottenere copia della suddetta registrazione audio, al fine di esercitare pienamente il proprio diritto alla difesa, anche ai sensi degli artt. 116 e 143 c.p.p., nonché dell’art. 6 CEDU.

In caso di mancata disponibilità della registrazione, si richiede che venga accertata e verbalizzata la ragione tecnica o procedurale di tale assenza, trattandosi di elemento decisivo per l’esercizio del diritto di difesa.

Considerata la rilevanza delle dichiarazioni non verbalizzate e la potenziale incidenza sulla validità della convalida dell’arresto, si richiede che la registrazione venga formalmente acquisita agli atti e valutata ai fini decisionali.