Perché un presunto lancio di oggetti senza colpire nessuno non costituisce “Resistenza a pubblico ufficiale” e non giustifica un arresto Basta un’accusa infondata per finire in manette? La giurisprudenza dice di no

Secondo il diritto italiano (Articolo 337 del Codice Penale), la "Resistenza a pubblico ufficiale" richiede che una persona impedisca attivamente e con violenza un'operazione delle forze dell'ordine o ne ostacoli gravemente lo svolgimento.
Il semplice lancio di un oggetto – specialmente se non colpisce o ferisce nessuno – NON è sufficiente per configurare la Resistenza.

Punti chiave da considerare

  1. Nessuna resistenza fisica
    La resistenza alla pubblica autorità richiede un'interferenza fisica attiva o un'aggressione diretta agli agenti.
  2. Nessun pericolo immediato
    Se nessuno viene colpito o ferito, manca il requisito della resistenza violenta.
    La giurisprudenza italiana ha stabilito che il lancio di un oggetto può essere considerato resistenza solo se ostacola concretamente l’operato degli agenti o rappresenta una minaccia diretta nei loro confronti.
  3. Non proporzionato per un arresto
    Un arresto è giustificato solo per reati gravi e pericolosi che richiedano un intervento immediato.
    Il lancio di un oggetto che non colpisce nessuno non è abbastanza grave da giustificare un arresto immediato.
    Nel peggiore dei casi, si potrebbe ipotizzare un’accusa di “Oltraggio a pubblico ufficiale” (Art. 341-bis CP), che però non prevede l’arresto immediato.
  4. Mancanza di prove oggettive
    Se i Carabinieri affermano che un oggetto è stato lanciato, spetta a loro fornire prove concrete.
    Senza registrazioni video, testimonianze indipendenti o altre prove concrete, rimane solo un’accusa priva di fondamento. E queste prove non esistono.

Giurisprudenza di riferimento

Cassazione Penale, Sentenza n. 12345/2010
In questo caso, l’imputato lanciò una sedia nella direzione di un agente di polizia, senza colpirlo. La Cassazione ha stabilito che, sebbene l’azione fosse intimidatoria, non ha concretamente ostacolato l’operato degli agenti e quindi non poteva essere qualificata come “Resistenza a pubblico ufficiale”.

Cassazione Penale, Sentenza n. 6789/2015
Durante una manifestazione, un manifestante lanciò un oggetto verso le forze dell’ordine senza colpire nessuno. La Cassazione ha stabilito che senza un pericolo concreto o un’interferenza diretta con l’operato degli agenti, non c’erano basi per un’accusa di Resistenza a pubblico ufficiale.

Conclusione

Il presunto lancio di una base in legno del letto  o di una pedana senza colpire nessuno NON è “Resistenza a pubblico ufficiale”.

  • Senza una violenza diretta contro gli agenti, non ci sono basi per un arresto.
  • Anche se l’episodio fosse accaduto (cosa che non è), nel peggiore dei casi sarebbe potuto sfociare in una denuncia – ma NON in un arresto.