Dichiarazione personale
con eccezione per mancanza di traduzione
prod. pen. 4181/24

Il sottoscritto xxx , attualmente indagato nel procedimento penale n. 4181/24 dichiara quanto segue:

  • di non comprendere la lingua italiana, né scritta né parlata, e di non essere pertanto in grado di leggere o comprendere gli atti giudiziari; incluso quanto visionato personalmente presso il Tribunale, trattandosi di documenti mai ricevuti direttamente;

  • In data 26.03.2025 si è recato personalmente presso il Tribunale di Termini Imerese per informarsi sulla propria situazione processuale, in quanto da diversi mesi non aveva ricevuto alcuna comunicazione in merito allo stato del procedimento.
    Presso gli uffici ha richiesto informazioni e gli è stato consentito di accedere al fascicolo delle indagini preliminari. Da tale circostanza ha dedotto che l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. doveva già essere stato notificato, in quanto l’accesso al fascicolo è previsto solo successivamente a tale atto.
    Stupito da tale situazione, ha chiesto copia del fascicolo disponibile e ha tentato di comprenderne il contenuto, senza però riuscirci, in quanto non conosce la lingua italiana, né scritta né parlata.


  • Il sottoscritto non ha mai ricevuto direttamente tale comunicazione, né è mai stato messo in condizione di comprenderla o esercitare i diritti previsti entro i termini di legge.

  • di aver redatto la presente dichiarazione con il supporto di terzi, in quanto non è in grado di scrivere in italiano né di comprendere pienamente la terminologia giuridica usata;

  • di ritenere, pertanto, che la mancata traduzione degli atti abbia compromesso l’effettivo esercizio del proprio diritto di difesa, come sancito dagli articoli 24 e 111 della Costituzione italiana e dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

  • che la Procura della Repubblica è perfettamente a conoscenza del fatto che il sottoscritto non comprende l’italiano, in quanto:

  • nella precedente procedura n. 2897/23 il fascicolo era stato tradotto;

  • nella procedura n. 4195/23 la Dott.ssa Lorenza Turnaturi, in qualità di Pubblico Ministero, ha già confermato con lettera raccomandata l’avvenuta traduzione degli atti;
    Riferimento: Decreto di liquidazione compensi
    https://ln5.sync.com/dl/b3b2f3290#ydqtgszc-rr63ekfb-vcbe8ehm- ymux3w4y

Alla luce di quanto sopra:

SI SOLLEVA FORMALE ECCEZIONE per la nullità o comunque inefficacia della comunicazione ex art. 415-bis c.p.p., in quanto:

  1. Non è mai stata portata effettivamente a conoscenza dell’indagato;
  2. È stata inviata a terzi, senza garanzia che egli potesse esercitare i propri diritti;
  3. È redatta in lingua incomprensibile, in violazione dell’art. 143 c.p.p., degli artt. 24 e 111 della Costituzione e dell’art. 6 CEDU.

SI CHIEDE pertanto:

  • che la Procura disponga una nuova notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. in lingua comprensibile all’indagato;
  • che vengano fornite traduzioni degli atti essenziali del fascicolo, in particolare quelli su cui si fonda l’accusa;
  • che i termini previsti dall’art. 415-bis c.p.p. vengano considerati non ancora decorso o in ogni caso sospesi fino all’effettiva e valida notificazione in forma comprensibile.

In attesa della traduzione richiesta, si ritiene che i termini di cui all’art. 415-bis c.p.p. non possano validamente decorrere, né tantomeno possa essere esercitato il diritto di presentare memoria o richieste al Pubblico Ministero.