Documentazione dell’udienza del 31/03/2025 – Tribunale del Riesame di Palermo

Contesto

Nonostante l’istante avesse già redatto in proprio e trasmesso via PEC numerosi atti difensivi (tra cui

il Tribunale del Riesame, con decreto del 25/03/2025, ha tuttavia nominato nuovamente l’Avv. Salvatore Di Liberti quale difensore d’ufficio, ignorando le numerose comunicazioni in cui l’istante aveva formalmente disposto la revoca, denunciato la condotta lesiva (patrocinio infedele) e ribadito la propria volontà di autodifesa.

PEC pre-udienza

Nella notte tra il 30 e il 31 marzo 2025 (ore 02:12 e 07:46), l’istante ha trasmesso ulteriori due PEC al Tribunale:

1. Opposizione formale alla legittimazione del difensore d’ufficio revocato

2. Notifica del link pubblico alla documentazione completa sul comportamento anomalo del Tribunale nel proc. n. 197/25

Tali comunicazioni sono state depositate allo scopo di chiarire in modo inequivocabile la posizione dell’istante e ristabilire il corretto quadro procedurale.

Svolgimento dell’udienza del 31/03/2025

Durante l’udienza, l’istante ha dichiarato con fermezza e per almeno tre volte che:

L’Avv. Di Liberti non è il mio difensore. Lo rifiuto formalmente. Non mi rappresenta in alcun modo.”

Alla contestazione dell’istante, la Presidente del collegio ha risposto affermando che è “prassi” nominare sempre un difensore d’ufficio. Tuttavia, tale affermazione è giuridicamente non corretta, in quanto:

  • l’istante aveva esercitato pienamente la facoltà di autodifesa (art. 99 c.p.p.) con atti firmati, motivati e trasmessi regolarmente;
  • la difesa “necessaria” tramite d’ufficio non si applica in presenza di autodifesa documentata, come avviene nei procedimenti ex art. 309 c.p.p. (decisione allo stato degli atti).

L’istante ha ribadito, davanti al collegio, che non necessitava di alcun difensore d’ufficio, tantomeno di uno precedentemente revocato per gravi motivi.

A fronte di tali osservazioni e dell’evidente inadeguatezza del difensore presente, il quale ha persino dichiarato di “non conoscere le memorie difensive” dell’istante, la Presidente ha infine affermato che: Il Tribunale deciderà sulla base dei documenti già depositati.

Osservazioni conclusive

Questa affermazione rappresenta un riconoscimento implicito del fatto che:

  • l’istante ha esercitato in modo completo la propria autodifesa,
  • la presenza del difensore d’ufficio non ha avuto alcuna funzione effettiva,
  • la decisione verrà presa esclusivamente in base ai contenuti prodotti dalla parte istante.

Si tratta, di fatto, di una correzione in udienza dell’orientamento adottato dal Tribunale nei giorni precedenti, a seguito della pressione giuridica esercitata mediante PEC e della ferma autodeterminazione mostrata dall’istante in aula.

Difensore d’ufficio Salvatore di Liberti in fuga… dalla responsabilità. Scattato davanti al Tribunale di Palermo, 31/03/2025.