Documentazione relativa al comportamento anomalo del Tribunale di Riesame di Palermo nella causa penale n. 197/25 Violazione del diritto alla difesa e mancata sostituzione del difensore revocato per patrocinio infedele
Sebbene l’istante abbia redatto personalmente tutti i propri atti difensivi e li abbia trasmessi via PEC al Tribunale, e nonostante abbia formalmente revocato il difensore d’ufficio Avv. Salvatore Di Liberti già in udienza il 6 marzo 2025 per patrocinio infedele, il Tribunale:
non ha disposto la nomina di un nuovo difensore, come sarebbe stato obbligatorio ai sensi degli articoli 97, 98, 99 c.p.p. e dell’articolo 6 CEDU (diritto a una difesa effettiva),
- non ha disposto la nomina di un nuovo difensore, come sarebbe stato obbligatorio ai sensi degli articoli 97, 98, 99 c.p.p. e dell’articolo 6 CEDU (diritto a una difesa effettiva),
- e ha invece continuato a notificare gli atti processuali esclusivamente al difensore revocato, ignorando la volontà processuale dell’istante.
Il Tribunale era a piena conoscenza del comportamento dell’Avv. Di Liberti, che in data 06/03/2025, durante l’udienza di convalida dell’arresto:
- ha richiesto un “rito direttissimo” contro la volontà dell’istante,
- non ha presentato opposizione alle misure cautelari,
- non ha richiesto la presenza di un interprete, pur essendo noto che l’istante non era in grado di seguire pienamente il dibattimento in lingua italiana
- non ha informato né l’istante né il giudice che le accuse mosse dai Carabinieri non configuravano affatto una resistenza a pubblico ufficiale e quindi non potevano giustificare alcuna misura detentiva.
Questi fatti sono stati ulteriormente descritti nel dettaglio e documentati in più memorie difensive inviate dall’istante al Tribunale, tra cui:
- il ricorso ex art. 309 del 15/03/2025
- la memoria difensiva integrativa del 24/03/2025,
Dopo la trasmissione dell’Integrazione urgente – Violazione del diritto alla difesa del 25/03/2025, il Tribunale ha risposto direttamente all’istante comunicando il rinvio dell’udienza al 31/03/2025.
Tuttavia, pur essendo già emersa in modo evidente – da più atti difensivi – la totale sfiducia dell’istante nei confronti del difensore d’ufficio e la descrizione dettagliata del suo comportamento in violazione del mandato difensivo, il Tribunale ha mantenuto l’Avv. Di Liberti nel fascicolo, senza provvedere alla sua sostituzione.
Inoltre, il Tribunale ha omesso completamente di riconoscere l’istante quale parte difensiva attiva nel procedimento, nonostante l’invio diretto e firmato di memorie, istanze e osservazioni difensive ai sensi dell’art. 99 c.p.p.
L’istante aveva esercitato in modo chiaro, documentato e coerente il proprio diritto alla difesa personale impropria, avendo:
- redatto personalmente il ricorso ex art. 309 c.p.p. del 15/03/2025,
- prodotto una memoria difensiva articolata in data 24/03/2025,
- la richiesta di Acquisizione delle Registrazione audio
in data 24/03/2025, - la dichiarazione personale integrativa in data 24/03/2025,
- inviato un’“Integrazione urgente – Violazione del diritto alla difesa” il 25/03/2025,
- e successivamente, in data 31/03/2025 ore 02:12, formalizzato l’“Opposizione alla legittimazione dell’Avv. Di Liberti”.
Nonostante ciò, l’istante non è mai stata menzionata come soggetto che esercitava la propria autodifesa, né nel decreto di rinvio dell’udienza né in nessun atto ufficiale successivo, con conseguente violazione degli articoli 99 e 101 c.p.p., dell’art. 24 della Costituzione, e dell’art. 6 della CEDU.
Conclusione provvisoria
La persistente volontà del Tribunale di Riesame di ignorare la revoca formale e documentata del difensore e di proseguire il procedimento con un avvocato sgradito e sfiduciato, rappresenta una grave violazione del mandato difensivo (art. 380 c.p. – patrocinio infedele), contraria all’art. 24 Cost., all’art. 6 CEDU e alla deontologia forense.