Nota integrativa
Proc. pen. n. 197/25 Termini Imerese/Tribunale di Riesame
Contenuto
- Utilizzo improprio del decreto di perquisizione – Violazione dell’art. 247 c.p.p.
- Comportamento omissivo della Procura quale elemento significativo
- Revoca del Tribunale determinata dalla difesa personale attivata tempestivamente
- Condotta contraddittoria del Tribunale di Riesame e violazione del legittimo affidamento dell’istante
- Violazione reiterata del diritto alla traduzione e all’accesso linguistico
- Osservazioni conclusive sulla tempistica e sul contesto istituzionale
- Considerazioni sul contesto sistemico e sulle dinamiche di pressione implicita
- Sovvertimento della legalità da parte di una struttura interna alla giustizia
- Conclusione
Ill.ma Corte,
la sottoscritta, intende depositare la presente nota integrativa in relazione al procedimento in oggetto, già trasmesso a Codesta Corte ai sensi dell’art. 391, co. 4, e 568, co. 5, c.p.p., in seguito alla riqualificazione della richiesta di riesame presentata contro l’ordinanza del 6 marzo 2025 del Tribunale di Termini Imerese.
1. Utilizzo improprio del decreto di perquisizione – Violazione dell’art. 247 c.p.p.
Pur in presenza formale di un decreto di perquisizione emesso dal Pubblico Ministero Manfredi Lanza, l’intervento eseguito in data 03/03/2025 si è palesemente discostato dai limiti funzionali stabiliti dall’art. 247 c.p.p.
La disposizione citata consente infatti la perquisizione esclusivamente ai fini della ricerca di cose o tracce pertinenti al reato, da acquisire come prova.
Nel caso di specie, non vi era alcuna incertezza sulla localizzazione dell’animale (di cui era nota la presenza presso l’abitazione dell’istante), né risulta alcuna finalità istruttoria correlata a tale intervento.
L’obiettivo reale – ovvero la restituzione coattiva di un cane a un presunto proprietario – non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 247 c.p.p. e richiedeva, semmai, un provvedimento giudiziario in sede civile ai sensi delle regole sul possesso e la proprietà.
Ne consegue una nullità genetica dell’intervento, trattandosi di utilizzo distorto e strumentale di uno strumento processuale penale per finalità estranee al processo.
La nullità originaria travolge, per invalidità derivata, anche gli atti successivi, ivi compresa l’arresto in flagranza e le misure cautelari eventualmente disposte.
Tale vizio iniziale non è un’irregolarità formale, ma un abuso sostanziale: un atto giuridicamente inidoneo è stato utilizzato per compiere un intervento coercitivo privo di copertura legale. In tal modo, la funzione propria del diritto penale è stata stravolta – trasformando uno strumento di garanzia in un mezzo di prevaricazione. Ciò configura non solo una nullità tecnica, ma un caso emblematico di uso distorto del potere giudiziario, che impone una risposta chiara e riparatrice da parte di questa Corte.
2. Comportamento omissivo della Procura quale elemento significativo
Va altresì osservato che la Procura della Repubblica di Termini Imerese, pur essendo pienamente a conoscenza dell’udienza camerale fissata per il 31/03/2025 presso il Tribunale di Riesame di Palermo, non ha trasmesso alcuna memoria, osservazione o parere in merito.
Tale condotta omissiva – in un contesto in cui era pienamente prevedibile una decisione di merito – appare in netta dissonanza rispetto al ruolo attivo normalmente assunto dal Pubblico Ministero in procedimenti di questa natura.
L’assenza totale di iniziativa da parte della Procura può essere interpretata come segnale indiretto ma eloquente della difficoltà oggettiva di contrastare le argomentazioni difensive già depositate, o, in alternativa, come volontà prudenziale di distanziarsi da una misura le cui basi giuridiche si sono rivelate fragili e potenzialmente controverse.
3. Revoca del Tribunale determinata dalla difesa personale attivata tempestivamente
La sottoscritta evidenzia che, nelle ore immediatamente precedenti all’udienza del 31/03/2025, ha inviato via PEC una comunicazione formale, con oggetto: “Riconoscimento della difesa personale ex art. 99 c.p.p.”, in cui ha ribadito la legittimità della propria autodifesa e l’inammissibilità della presenza del difensore d’ufficio revocato.
Tale comunicazione – unitamente alla memoria “Opposizione alla legittimazione dell’Avv. Salvatore Di Liberti” – è stata inviata durante la notte, impedendo di fatto al Tribunale di annullare o ricalendarizzare l’udienza fissata.
Alla luce di tale intervento, la Presidente si è trovata a dover gestire un’udienza che non poteva più concludersi come pianificato: ovvero, con il coinvolgimento di un difensore già rifiutato e in presenza di una parte chiaramente capace di autodifesa.
La dichiarazione in udienza, da parte della Presidente, secondo cui “il difensore d’ufficio deve sempre essere nominato” è apparsa come una giustificazione postuma, non supportata né dall’art. 99 c.p.p., né dall’art. 309 c.p.p., e in contrasto con la natura del ricorso presentato.
L’effetto immediato di tale situazione è stato un cambio di rotta: da una decisione sul merito – inizialmente annunciata – si è passati a una rimessione degli atti alla Corte di Cassazione, con motivazione giuridica palesemente secondaria rispetto al contesto processuale.
Tale dinamica conferma che la rinuncia alla decisione è stata determinata dall’intervento difensivo tempestivo dell’istante, e non da un’irricevibilità originaria del ricorso.
È evidente che la rapidità anomala dell’emissione dell’ordinanza – in meno di 26 ore – e la mancata trattazione nel merito, nonostante l’istruttoria già svolta, suggeriscono che il Tribunale abbia preferito rimettere la questione alla Corte di Cassazione per evitare ogni responsabilità diretta in una decisione potenzialmente scomoda. Tale condotta, sebbene formalmente legittima, conferma di fatto l’efficacia della difesa esercitata e la difficoltà sistemica ad affrontarla frontalmente.
Tale dinamica conferma che la rinuncia alla decisione è stata determinata dall’intervento difensivo tempestivo dell’istante, e non da un’irricevibilità originaria del ricorso.
4. Contraddizione logica nell’ordinanza del GIP Quattrocchi (06/03/2025)
Nell’ordinanza del 06/03/2025, il Giudice per le Indagini Preliminari Alessandro Quattrocchi ha dichiarato esplicitamente che «non sussistono le esigenze cautelari» e che «la misura non può essere mantenuta». Tuttavia, ha nel contempo convalidato l’arresto in flagranza e le misure applicate fino a quel momento, comprese la privazione della libertà presso la caserma e la misura domiciliare.
Tale posizione risulta intrinsecamente contraddittoria: se i presupposti per la misura cautelare non esistevano, allora non esistevano nemmeno al momento dell’arresto. La convalida retroattiva di atti viziati ab origine costituisce non solo un vizio logico, ma anche una violazione sostanziale dei principi di legalità e proporzionalità.
Ne deriva che:
- o l’arresto e le misure erano illegittimi sin dall’inizio (come i fatti e i ricorsi dimostrano),
- oppure l’ordinanza di revoca è priva di coerenza e fondatezza.
In entrambi i casi, l’ordinanza del GIP non può costituire una base solida per alcuna valutazione successiva, e rafforza la necessità di una revisione integrale dell’intervento originario.
5. Condotta contraddittoria del Tribunale di Riesame e violazione del legittimo affidamento dell’istante
Il Tribunale del Riesame di Palermo, con condotta procedurale altamente contraddittoria, ha in un primo momento confermato la propria competenza, fissando un’udienza camerale, nominando un difensore d’ufficio già formalmente revocato dall’istante, e accettando la ricezione di memorie difensive depositate personalmente.
Durante l’udienza del 31/03/2025, la Presidente ha inoltre dichiarato esplicitamente di voler decidere sulla base degli atti e delle memorie prodotte dall’istante, inducendo quest’ultima – in modo del tutto legittimo – a ritenere che sarebbe seguita una decisione nel merito.
La successiva decisione di qualificare il ricorso come impugnazione inammissibile e rimettere gli atti alla Corte di Cassazione costituisce una sorprendente inversione di rotta, che non solo contraddice quanto dichiarato in udienza, ma configura un difetto di trasparenza processuale e una violazione del principio del legittimo affidamento, tutelato a livello costituzionale e convenzionale.
Tale comportamento processuale, anziché semplificare o accelerare la tutela giurisdizionale, ha determinato un aggravio ingiustificato della posizione dell’istante, già colpita da numerose e documentate violazioni del diritto alla difesa, e si traduce in un ulteriore ostacolo all’effettiva protezione dei diritti fondamentali ai sensi dell’art. 6 CEDU.
La fissazione dell’udienza camerale e la gestione del contraddittorio tra le parti costituiscono manifestazioni inequivocabili della volontà del Tribunale di esercitare la propria competenza. Solo in una fase successiva, e in modo inatteso, la Presidente ha dichiarato la rimessione degli atti alla Corte di Cassazione, in contrasto con il comportamento processuale fino a quel momento adottato.
6. Violazione reiterata del diritto alla traduzione e all’accesso linguistico
La sottoscritta rileva inoltre che, anche nella presente fase, non ha ricevuto alcuna traduzione dell’ordinanza emessa il 31/03/2025, né delle motivazioni procedurali che hanno portato alla rimessione degli atti alla Corte di Cassazione.
Come già più volte documentato nel corso del procedimento, il diritto all’accesso linguistico – previsto dall’art. 143 c.p.p. e dall’art. 6 § 3 lett. a) CEDU – è stato sistematicamente disatteso.
La conseguenza di tale omissione è che la comprensione degli atti processuali continua a dipendere esclusivamente dall’aiuto di terzi soggetti, in assenza di qualunque supporto istituzionale o garanzia effettiva.
Tale condizione compromette gravemente l’esercizio del diritto di difesa, e costituisce di per sé una violazione dei principi fondamentali del giusto processo.
7. Osservazioni conclusive sulla tempistica e sul contesto istituzionale
È altresì significativo che l’ordinanza sia stata redatta e trasmessa in tempi insolitamente rapidi (poco più di 26 ore dall’udienza del 31/03/2025), nonostante il termine legale a disposizione fosse di dieci giorni.
Tale tempestività, unita all’assenza di ogni valutazione nel merito e alla precedente dichiarazione di voler decidere sulla base delle memorie depositate, lascia emergere un ragionevole dubbio circa le reali motivazioni della rimessione alla Corte di Cassazione.
In questo contesto, appare plausibile che il Tribunale abbia ritenuto opportuno sollevarsi da una decisione delicata e potenzialmente conflittuale – che avrebbe richiesto una presa di posizione esplicita su atti e comportamenti attribuiti a soggetti istituzionali (Carabinieri, PM, difensore d’ufficio).
La rimessione a Roma, in questo scenario, si configura come scelta prudenziale – volta a evitare ogni esposizione personale, rinviando la responsabilità a un organo superiore.
Sebbene tale condotta possa risultare formalmente legittima, essa rivela in controluce le pressioni sistemiche che ostacolano il riconoscimento diretto della difesa autonoma, anche quando essa si manifesta in modo pienamente conforme alla legge e ai principi costituzionali.
Un sistema che si definisce “Stato di diritto”, ma mette le giudici sotto pressione affinché non decidano secondo la legge, si smentisce da solo.
E chi, sotto tale pressione, rinuncia ad esercitare la propria funzione con indipendenza e coraggio, tradisce la propria vocazione – e forse anche la propria idoneità al ruolo.
8. Considerazioni sul contesto sistemico e sulle dinamiche di pressione implicita
In un ordinamento giuridico fondato sulla legalità, ci si aspetterebbe che ogni giudice sia posto nelle condizioni di decidere secondo legge, in piena autonomia e indipendenza. Tuttavia, l’esperienza concreta dell’istante suggerisce che, in determinati contesti istituzionali locali, tale aspettativa venga disattesa non per carenza normativa, ma per dinamiche relazionali interne, pressioni implicite o logiche di protezione reciproca tra organi dello stesso sistema.
La scelta di non affrontare nel merito un ricorso pienamente documentato, redatto in proprio con rigore argomentativo, e fondato su evidenze oggettive già depositate, lascia intendere che la presenza di responsabilità attribuibili a soggetti istituzionali (forze dell’ordine, PM, difesa d’ufficio) abbia generato un conflitto tra dovere giuridico e convenienza istituzionale.
Tale conflitto non viene dichiarato esplicitamente, ma si manifesta attraverso comportamenti processuali incoerenti, accelerazioni inusuali, decisioni “tecniche” che evitano il confronto con il merito e l’elusione sistematica del riconoscimento formale della difesa personale.
In definitiva, si deve constatare che la difficoltà sistemica ad accogliere una forma di autodifesa pienamente legittima e fondata si traduce in un rischio concreto: quello di un ordinamento che, per evitare di smentire sé stesso, finisce per rinunciare alla propria funzione.
9. Sovvertimento della legalità da parte di una struttura interna alla giustizia
Alla luce dell’intero svolgimento dei fatti, risulta evidente che non si è trattato di singoli errori o disfunzioni occasionali, bensì dell’azione coordinata di una rete di soggetti istituzionali (forze dell’ordine, magistratura requirente, difensore d’ufficio), che hanno agito in modo contrario alla legge, ignorando sistematicamentele garanzie fondamentali della persona sottoposta a procedimento.
Tale condotta, reiterata e documentata, non può più essere qualificata come una semplice «deviazione procedurale» o una carenza formativa, ma assume i tratti di un abuso strutturale di potere, in evidente violazione dello Stato di diritto.
Chi, di fronte a tali evidenze, sceglie di coprire, minimizzare o archiviare simili comportamenti, non agisce per la tutela dell’istituzione, ma ne compromette la legittimità stessa. E, nel farlo, dichiara la propria inidoneità a ricoprire ruoli di garanzia democratica.
10. Conclusione
Si ribadiscono le richieste già formulate nel ricorso ex art. 309 c.p.p., alla luce dell’evidente nullità genetica dell’intervento iniziale, che rende inutili e irrilevanti tutte le successive valutazioni di merito.
Si riserva inoltre ogni successiva azione presso la Corte EDU, ai sensi dell’art. 6 CEDU, ove il ricorso non venisse accolto.
Al fine di garantire la piena disponibilità documentale, si segnala che tutti gli atti difensivi e allegati rilevanti sono stati raccolti anche in formato digitale e sono consultabili e scaricabili tramite il seguente link:
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Nel caso in cui uno o più atti risultassero mancanti nel fascicolo trasmesso, la sottoscritta dichiara sin d’ora la piena disponibilità a fornirli nuovamente, senza indugio.
A tutela della trasparenza, della tracciabilità procedurale e del diritto all’informazione, la sottoscritta dichiara di aver documentato pubblicamente il presente procedimento – nei suoi aspetti giuridici, difensivi e processuali – tramite una piattaforma digitale indipendente.
Lo stesso criterio di documentazione trasparente sarà mantenuto anche in relazione alla presente fase davanti alla Corte di Cassazione.
Tale iniziativa è da intendersi come strumento di legittima difesa pubblica e autodocumentazione, in linea con i principi di accessibilità e responsabilità istituzionale.
Nota sull’elaborazione linguistica del presente atto
Il presente documento è stato redatto con l’ausilio di strumenti di traduzione digitale e con il supporto di soggetti terzi, a causa della reiterata violazione, da parte delle autorità giudiziarie competenti, del diritto dell’istante alla traduzione e all’accesso linguistico garantito dall’art. 143 c.p.p. e dall’art. 6 § 3 lett. a) CEDU.