Richiesta di acquisizione, conservazione delle prove e traduzione degli atti processuali nel procedimento n. 197/25
Alla luce delle irregolarità riscontrate nel presente procedimento, si evidenzia quanto segue e si presentano le seguenti richieste:
1. Necessità di traduzione degli atti processuali
L’imputata non è di madrelingua italiana e, sebbene sia in grado di sostenere una conversazione di base, la sua conoscenza della lingua è insufficiente per comprendere appieno documenti giuridici e tecnici complessi relativi al procedimento in corso.
In udienza, l’imputata ha richiesto un interprete, ma tale diritto le è stato negato con la motivazione che il suo livello di conoscenza della lingua italiana fosse ritenuto sufficiente dal giudice. Tuttavia, tale valutazione non può essere discrezionale, in quanto il diritto all’assistenza linguistica è espressamente garantito dall’art. 143 c.p.p. e dall’art. 6, comma 3, lett. a) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Pur essendo in grado di comprendere e farsi comprendere in situazioni quotidiane, l’imputata non possiede un livello di padronanza della lingua che le consenta di esprimersi in modo preciso e privo di ambiguità, soprattutto in un contesto giuridico. La sua conoscenza della grammatica italiana è limitata e, non conoscendo molte parole spezifische, è spesso costretta a riformulare concetti e a descrivere situazioni in maniera approssimativa. Ciò aumenta il rischio di fraintendimenti e può compromettere la chiarezza e la precisione delle sue dichiarazioni, incidendo negativamente sulla sua capacità di difendersi adeguatamente.
Per un osservatore esterno non è in alcun modo verificabile se l’imputata abbia effettivamente compreso esattamente ciò che le viene detto e se riesca a esprimere ciò che realmente intende dire. Non è possibile stabilire con certezza se un’affermazione sia stata formulata in modo impreciso a causa di una scelta consapevole o a causa di una limitazione linguistica. Questo crea una situazione di forte svantaggio per l’imputata, che potrebbe trovarsi a dover accettare dichiarazioni non perfettamente in linea con quanto realmente intende esprimere.
È inoltre da evidenziare che la stessa Procura ha già riconosciuto il diritto dell’imputata alla traduzione degli atti processuali. In particolare, nel mese di agosto 2024, la dott.ssa Lorenza Turnaturi ha garantito all’imputata la traduzione degli atti relativi alla procedura 4195/23, come attestato dal documento “Avviso di disposto decreto di liquidazione compensi” (art. 168 D.P.R. n. 115/02). È quindi evidente che il diritto alla traduzione degli atti sia stato già formalmente riconosciuto e applicato in altri procedimenti a carico dell’imputata.
Si chiede pertanto che tutti gli atti processuali, incluse le accuse, le motivazioni dei provvedimenti adottati e qualsiasi altra documentazione rilevante, vengano tradotti integralmente nella lingua madre dell’imputata, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
La richiesta di traduzione non è in contraddizione con la conoscenza generale delle accuse da parte dell’imputata, in quanto questa si basa su informazioni frammentarie raccolte informalmente, e non su un accesso completo agli atti ufficiali.
L’imputata non può esercitare pienamente il proprio diritto di difesa senza una traduzione completa di tutti gli atti processuali. La mancata traduzione costituirebbe una violazione grave e insanabile delle garanzie previste dagli artt. 143 c.p.p. e 6 CEDU.
2. Richiesta di acquisizione e conservazione delle prove video
Durante le operazioni delle forze dell’ordine, sono state effettuate riprese video continue. L’imputata ha a sua volta documentato la presenza di tali registrazioni, filmando direttamente il personale che stava riprendendo gli eventi.
Poiché le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e aggressione si basano su presunti comportamenti violenti dell’imputata, è essenziale che tutte le registrazioni effettuate dalle forze dell’ordine vengano acquisite e conservate, poiché potrebbero dimostrare l’infondatezza delle accuse.
Si chiede formalmente che la Procura e le Forze dell’Ordine dichiarino ufficialmente se esistano registrazioni video dell’intervento e, in caso affermativo, se tali video siano stati debitamente conservati.
In caso di mancata conservazione, si chiede di chiarire le ragioni dell’omessa tutela di prove potenzialmente decisive per l’accertamento della verità processuale.
3. Richiesta di accesso agli atti e copia integrale delle indagini
Si richiede l’accesso immediato e la copia integrale di tutti gli atti relativi al procedimento n. 197/25, compresi:
- I verbali delle dichiarazioni rese dagli agenti coinvolti;
- Gli atti di indagine e gli eventuali rapporti delle forze dell’ordine;
- Qualsiasi prova documentale acquisita dalla Procura.
- La mancata consegna degli atti rappresenterebbe una violazione del diritto alla difesa, garantito dagli artt. 24 della Costituzione e 111 c.p.p., e un vizio procedurale insanabile che pregiudicherebbe l’equità del procedimento.
4. Richiesta di conservazione e integrità delle prove documentali
Si chiede che tutte le prove documentali relative al presente procedimento vengano conservate nella loro forma originale e che non siano alterate, distrutte o modificate in alcun modo prima della conclusione definitiva del processo.
In caso di alterazione, omissione o distruzione di documenti, si valuteranno opportune azioni legali per violazione degli obblighi di conservazione delle prove.
Conclusione
Alla luce delle violazioni evidenziate, si chiede formalmente che:
- Venga disposta la traduzione integrale di tutti gli atti processuali, come previsto dagli artt. 143 c.p.p. e 6 CEDU;
- Venga acquisita e conservata ogni registrazione video effettuata dalle forze dell’ordine durante l’intervento, e che la Procura si pronunci ufficialmente sulla loro esistenza;
- Venga concessa immediata visione e copia di tutti gli atti d’indagine e delle prove raccolte nel procedimento n. 197/25;
- Venga garantita la conservazione nella loro forma originale di tutte le prove documentali, con esplicito divieto di alterazione o distruzione.
Si richiede che la presente istanza venga allegata agli atti del procedimento e che le autorità competenti provvedano a garantire la piena tutela dei diritti dell’imputata.
In fede.