Dichiarazione personale integrativa ai sensi dell’art. 121 c.p.p.  – Trasparenza e legittima autodifesa nel procedimento n. 197/25  

Ill.mo tribunale,

per ragioni di fairness, trasparenza e di legittima autodifesa, l’istante ritiene doveroso informare codesto Tribunale che i propri atti difensivi – compresi il ricorso ex art. 309 c.p.p. del 15 marzo 2025, l’integrazione di stamattina (24 marzo 2025) e la presente memoria – sono stati resi accessibili anche al pubblico tramite il sito web http://benvenutiabompietro.com/. Lo stesso avverrà, in segno di trasparenza, anche per il provvedimento finale relativo al presente procedimento.

Attualmente sono pendenti cinque procedimenti penali a carico dell’istante e del suo compagno, tutti originati da accuse di calunnia. In ciascuno di essi, i Carabinieri coinvolti hanno falsificato, omesso o rappresentato in modo distorto elementi probatori, sempre a danno delle persone falsamente accusate.
In particolare, si segnala che la quasi totalità delle denunce penali presentate dall’istante o dal suo compagno tramite PEC registrata dai Carabinieri di Petralia Sottana in 2022 – anche se corredate da prove oggettive, non sono mai state trattate o sono state archiviate pur in presenza di prove inconfutabili che avrebbero imposto l’apertura di un procedimento penale secondo legge. spesso con la motivazione implicita di evitare che determinati fatti e responsabilità emergessero formalmente in un procedimento giudiziario.

Per consentire al Tribunale di valutare la gravità e la continuità dell’abuso istituzionale subito, nonché la situazione di pericolo personale imminente in cui l’istante attualmente si trova, la quale ritiene che il recente arresto illegittimo costituisca un atto ritorsivo per le denunce presentate e per la sua esposizione pubblica, si invitano i giudici – se lo ritengono utile – a consultare tra altra la seguente documentazione pubblica:
https://malagiustizia.net/causeguidiziarie/grave-scandalo-giudiziario-al-tribunale-di-termini-imerese-scuote-italia/ e tutti gli altri articoli.

Tale situazione ha di fatto impedito all’istante l’accesso reale alla tutela giurisdizionale, rendendo inoperante il diritto di rivolgersi alla giustizia così come garantito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione Italiana.
In tale contesto, la pubblicazione dei documenti giudiziari rappresenta l’unica forma praticabile di autotutela, quale esercizio legittimo del diritto all’informazione (artt. 10 e 21 Cost.) e strumento di prevenzione contro possibili distorsioni o omissioni procedurali.

Si confida che codesto Tribunale possa rappresentare una svolta positiva, improntata a legalità, imparzialità e rispetto dei diritti fondamentali. Anche per questo, l’istante ritiene doveroso condividere ogni passaggio con l’opinione pubblica, che – in particolare nella comunità locale – segue con attenzione e interesse lo sviluppo della vicenda.

Numerosi cittadini del territorio, già informati dei fatti, attendono un chiaro segnale di giustizia e sarebbero lieti di constatare che esistono ancora istituzioni in grado di garantire l’equilibrio e la correttezza del sistema. Una decisione serena, fondata su diritto e buon senso, costituirebbe non solo un atto di giustizia, ma anche un segnale di fiducia nello Stato di diritto.