Memoria difensiva integrativa prod pen 197/25, 824/25 Tribunale Termini Imerese Il presente atto è un'integrazione al ricorso principale ex art. 309 c.p.p. nel procedimento penale n. 197/25, inviato via PEC al Tribunale del Riesame di Palermo in data 15.03.2025.
L’istante xxx, in riferimento al ricorso ex art. 309 c.p.p. da lei depositato in data 15 marzo 2025, precisa quanto segue:
Ad oggi, l’istante non ha ricevuto alcuna notifica ufficiale da parte del Tribunale del Riesame relativa alla fissazione di un’udienza. Pertanto, ogni riferimento alla celebrazione di un’udienza è da intendersi in via ipotetica e precauzionale, ai soli fini della tutela del diritto di difesa dell’istante, in attesa di una regolare comunicazione istituzionale da parte della Cancelleria competente.
1. Qualificazionedellecondottecontestate–Assenzadirilevanzapenale ex art. 337 c.p.p.
Si ribadisce che il ricorso è pienamente motivato, sia dal punto di vista fattuale che giuridico. Le condotte contestate dai Carabinieri, anche qualora fossero considerate vere (circostanza che si nega), non integrano gli estremi del reato di cui all’art. 337 c.p., secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
- In particolare, l’addebito di presunti insulti con l’uso della parola “merda” non costituisce in alcun modo reato, nemmeno ai fini di una denuncia, e a maggior ragione non giustifica un arresto. Secondo Cass. pen., Sez. V, sent. n. 35545/2010, espressioni offensive isolate e non accompagnate da comportamenti minacciosi non configurano resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale.
- L'accusa secondo cui l’istante avrebbe lanciato con forza una base di legno del letto e una pedana, senza colpire o ferire nessuno, è non solo fisicamente implausibile (considerando che l’istante stava filmando con una sola mano), ma anche giuridicamente irrilevante: secondo Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 52874/2016, il mero lancio di oggetti senza contatto fisico o danno concreto non integra gli estremi dell’art. 337 c.p.
- L’asserzione che l’istante avrebbe spinto con la mano alla schiena un pubblico ufficiale (Maresciallo Maggiore Manna Giuseppe) non può essere considerata resistenza: si tratterebbe, al più, di un contatto fisico minimo, privo di violenza e senza volontà di impedire un’azione. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 20748/2019, ha chiarito che un contatto lieve, senza opposizione concreta, non è sufficiente a configurare il reato di resistenza.
- L'accusa di aver sputato due volte sulla divisa del medesimo ufficiale non è supportata da alcuna prova documentale o visiva (assenza di tracce, foto o riscontri). Anche qualora fosse vera, tale condotta non integra una violenza ai sensi dell’art. 337 c.p., come affermato da Cass. pen., Sez. V, sent. n. 34188/2017, secondo cui lo sputo può essere atto sgradevole o offensivo, ma non costituisce resistenza in assenza di opposizione fisica o impedimento all’azione del pubblico ufficiale.
Nessuna delle condotte sopra elencate, anche se ipoteticamente vere, sarebbe giuridicamente sufficiente a fondare un arresto. La loro elencazione nel verbale rappresenta un uso distorto degli strumenti repressivi e un indice evidente dello stato di debolezza e contraddizione della versione accusatoria.
2. Invalidità della comunicazione tramite l’Avv. Di Liberti – Revoca e mancanza di notifica formale
Si precisa che l’istante non ha ricevuto alcuna notifica formale dell’udienza da parte della Cancelleria del Tribunale del Riesame. Ogni eventuale comunicazione trasmessa all’Avv. Salvatore Di Liberti deve ritenersi invalida, in quanto tale avvocato è stato formalmente revocato già in sede di udienza del 6 marzo 2025, a causa di un grave conflitto di interesse e di condotte professionali lesive del diritto di difesa dell’istante. La revoca è stata successivamente ribadita per iscritto tramite e-mail Il 14 marzo 2025 e confermata anche tramite messaggio WhatsApp, in modo inequivocabile.
Si evidenzia inoltre che l’Avv. Di Liberti ha contattato l’istante esclusivamente tramite un messaggio WhatsApp inviato di sabato, in data 22 marzo 2025, in un orario serale e del tutto inusuale, senza indicare l’orario dell’udienza né trasmettere alcuna copia del provvedimento ufficiale. Tale comunicazione, avvenuta in un giorno non lavorativo e senza alcun valore formale, non può essere considerata idonea a garantire un’effettiva conoscenza dell’atto. Nella stessa, l’avvocato si è riferito in modo impreciso al “Tribunale per la libertà di Palermo”, termine improprio e confondente, ulteriore conferma della mancanza di una notifica regolare.
Inoltre, dalla comunicazione scritta inviata dall’Avv. Di Liberti in data 11 marzo 2025 risulta evidente che egli ha accettato acriticamente le affermazioni contenute nel rapporto dei Carabinieri, senza alcun tipo di verifica o approfondimento, e senza informare previamente l’istante in merito alle accuse a suo carico.
Alla luce della lettera inviata dall’Avv. Salvatore Di Liberti in data 11 marzo 2025, l’istante evidenzia quanto segue:
- Ripetizione delle accuse come fatti accertati: L’avvocato ha riportato nel suo scritto i capi d’imputazione – tra cui i reati di cui agli artt. 81, 337, 582 e 585 c.p. – in forma assertiva e impersonale, senza alcuna presa di distanza o precisazione critica. Questo atteggiamento è altamente problematico, in quanto un difensore ha l’obbligo professionale di verificare la fondatezza delle accuse e valutare la loro sostenibilità giuridica, come stabilito nel Codice Deontologico Forense (art. 14 e seguenti).
- Assenza di valutazione critica sull’arresto: Lo stesso avvocato fa riferimento alla convalida dell’arresto con tono neutro, affermando semplicemente che "è stato convalidato l’arresto eseguito in suo danno", senza alcuna menzione di possibili irregolarità, mancanza di base giuridica o sproporzionalità della misura.
- Comunicazione ridotta a contenuti procedurali: L’intera comunicazione del 11 marzo è concentrata su aspetti procedurali (come la necessità di collaborare e fissare un incontro), evitando completamente ogni valutazione sostanziale del contenuto delle accuse, delle prove, o delle strategie difensive – un’omissione grave alla luce del suo ruolo difensivo.
L’avvocato non ha mai informato l’istante, in nessun momento, del fatto che le accuse fossero infondate e giuridicamente irrilevanti ai fini di una convalida dell’arresto. Inoltre, tale consapevolezza non è mai stata espressa né richiamata dallo stesso in sede di udienza. Le accuse, peraltro, risultano manifestamente infondate e prive di base giuridica, come ampiamente argomentato sopra.
A ulteriore conferma, si osserva che nel verbale d’udienza non risulta alcuna dichiarazione dell’avvocato in merito all’infondatezza delle accuse o all’inappropriatezza della misura dell’arresto: se tale presa di posizione fosse avvenuta, essa avrebbe dovuto essere verbalizzata, secondo prassi e obbligo di documentazione integrale delle dichiarazioni rilevanti.
3. Comportamento processuale dell’avvocato – Mancata difesa eaccettazione acritica delle accuse
L’istante esprime inoltre forte perplessità per il fatto che il Tribunale abbia trasmesso comunicazioni relative al ricorso esclusivamente all’Avv. Salvatore Di Liberti, nonostante nel ricorso stesso fosse già stato documentato in modo dettagliato il grave conflitto di interesse e l’inadeguatezza della sua assistenza, nonché la revoca formale del mandato comunicata in udienza il 6 marzo 2025. Tale circostanza, unitamente alla mancata notifica diretta all’istante, solleva seri dubbi circa l’imparzialità e la correttezza del procedimento.
4. Conseguenze sulla regolarità della convalida e del verbale d’udienza
Si evidenzia che l’istante non dispone tuttora di alcuna traduzione ufficiale degli atti, e che le informazioni finora comprese sono frutto esclusivo del supporto di terzi non qualificati. Di conseguenza, non può ritenersi soddisfatto il diritto alla difesa sancito dall’art. 143 c.p.p. e dall’art. 6 della CEDU.
5. Rinuncia condizionata alla traduzione per motivi di sfiducia istituzionale e rischio di dilatazione procedurale
L’istante, pur riconoscendo il proprio diritto alla traduzione degli atti, dichiara di rinunciarvi limitatamente al presente procedimento e unicamente in via condizionata. Tale decisione è motivata da un profondo stato di sfiducia nel funzionamento delle istituzioni giudiziarie, maturato nel corso degli ultimi anni e acuitosi con la presente vicenda, che ne rappresenta il punto culminante.In particolare, l’istante teme fondatamente che l’esercizio del diritto alla traduzione possa essere strumentalizzato per dilatare i tempi del procedimento e creare un pregiudizio ulteriore, come già osservato in passato: si richiama, a tal proposito, quanto indicato nel ricorso principale riguardo alla raccomandata inviata dalla PM Lorenza Turnaturi, con la quale veniva formalmente comunicato il rilascio della traduzione degli atti relativi al procedimento n. 4195/23 – traduzione che, a distanza di oltre un anno e quattro mesi, non è mai stata messa a disposizione.
La rinuncia è pertanto subordinata al fatto che il Tribunale decida secondo criteri di legalità, imparzialità e coerenza giuridica, e nel pieno rispetto delle garanzie fondamentali e del principio del giusto processo. In caso di decisione manifestamente arbitraria, lesiva o contraria ai principi costituzionali e convenzionali, l’istante si riserva ogni diritto, incluso quello di eccepire la violazione del diritto alla traduzione come elemento ostativo alla validità della decisione.
Chiede pertanto che il Tribunale si esprima senza ulteriori rinvii sulla base della documentazione già agli atti, ritenendola completa e sufficiente ai fini della valutazione.
6. Mancanza di un difensore attuale – Esclusione della legittimazione di soggetti terzi
Si rappresenta che, allo stato attuale, l’istante non ha nominato alcun difensore, e pertanto ogni dichiarazione o azione posta in essere da soggetti terzi – particolamente l’Avv. Di Liberti – deve considerarsi priva di validità e non autorizzata.
7. Richiesta di decisione sulla base degli atti – Convalida della memoria e rinuncia all’udienza fisica
In ogni caso, l’istate conferma la validità e l’efficacia del ricorso presentato il 15 marzo 2025, e chiede che esso venga pienamente considerato ai fini decisionali, anche in sua assenza, qualora non fosse possibile garantire la piena regolarità dell’udienza.
Si precisa, ad ogni buon fine, che il Giudice Quattrocchi non fa parte del Tribunale del Riesame di Palermo e non parteciperà all’udienza. Le condotte a lui riferite vengono qui richiamate esclusivamente al fine di evidenziare le irregolarità procedurali riscontrate nella fase di convalida, oggetto diretto del presente ricorso.
L’istante osserva, in via conclusiva, che una decisione rapida e giuridicamente coerente permetterebbe di ristabilire la legalità violata, evitando al contempo l’ulteriore aggravamento di un quadro già compromesso.
Si confida che il Tribunale possa valutare la documentazione allegata in modo sereno e obiettivo, anche nell’ottica di contenere le ricadute future – anche di natura economica – che potrebbero derivare dal protrarsi o dalla conferma delle irregolarità fin qui documentate, sia a livello nazionale che internazionale.
Distinti saluti,
xxx
Tradotto con l’aiuto di un traduttore digitale