Rifiuta l’istanza di rimessione – difensore di Liberti nega la difesa?
Nel procedimento penale contro la giornalista tedesca Evarella, il suo difensore d’ufficio si rifiuta di presentare l’istanza di rimessione del processo ai sensi dell’art. 11 c.p.p. – nonostante vi fosse procura, nonostante vi fosse base giuridica. La stessa imputata è costretta a intervenire. Un caso che solleva interrogativi fondamentali sul ruolo e sulla funzione della difesa d’ufficio.
È un episodio raro nella forma, ma tanto più grave nelle conseguenze: un difensore d’ufficio, nominato per garantire i diritti di difesa di un’imputata, si rifiuta di compiere un atto fondamentale del procedimento. Non per ragioni giuridiche, ma con la motivazione sorprendente che “non rientrerebbe nei suoi compiti”.
Un giudice querelante, un processo nello stesso tribunale
Il contesto è già delicato: Presso il Tribunale penale di Termini Imerese è in corso un procedimento contro Evarella, in cui un giudice – presumibilmente il dott. Quattrocchi – risulta aver presentato egli stesso, a quanto pare, una querela contro l’imputata. Successivamente, lo stesso giudice si è astenuto per possibile incompatibilità. Tuttavia, il procedimento è rimasto nello stesso circondario giudiziario.
La conseguenza prevista dalla legge in casi simili: un’istanza di rimessione del processo ad altro tribunale imparziale, ai sensi dell’art. 11 c.p.p.
L’istanza esiste – la difesa no
L’istanza era pronta. Evarella ha chiesto al proprio difensore d’ufficio, l’avvocato Salvatore Di Liberti, di presentarla presso la Corte di Cassazione.
In un primo momento, Di Liberti ha acconsentito – a condizione che gli fosse conferita una procura speciale. Tuttavia, la procura richiesta sembrava voler essere più di una semplice formalità: avrebbe verosimilmente attribuito al difensore ampi poteri, fino alla possibilità di prendere decisioni processuali contro la volontà della propria assistita o di rinunciare ai suoi diritti.
Evarella ha rifiutato – e ha invece conferito una procura limitata, autorizzando l’avvocato unicamente a depositare l’istanza di rimessione ex art. 11 c.p.p.
Il mandato era chiaro. Ma Di Liberti ha improvvisamente cambiato posizione: ha dichiarato che la presentazione di tale istanza non rientrava nelle competenze di un difensore d’ufficio, suggerendo alla giornalista di rivolgersi a un “avvocato di fiducia”.
Una giustificazione priva di fondamento
Un’argomentazione infondata sotto diversi profili. La legge non distingue tra difensore d’ufficio e di fiducia in termini di poteri: entrambi sono titolari degli stessi strumenti giuridici. Ma ancor più contraddittoria appare la posizione dello stesso Di Liberti: chi, come lui, chiede una procura speciale, riconosce implicitamente che l’atto rientra nel proprio mandato difensivo. Il successivo rifiuto sembra quindi costruito a posteriori, senza una reale giustificazione giuridica.
La conseguenza: Evarella ha presentato personalmente l’istanza alla Corte di Cassazione. Nella sua richiesta ha documentato la comunicazione della Procura di Caltanissetta ai sensi del Modello 335 riguardante le indagini in corso, nonché la corrispondenza precedente con l’avvocato – inclusa la sua comunicazione sull’astensione del giudice Quattrocchi, la procura conferitagli e il testo integrale del suo rifiuto.
Resta un’istanza senza tutela legale
Il rifiuto dell’avvocato di presentare l’istanza non è un caso isolato. Già in sede di udienza per la convalida della custodia cautelare, Di Liberti si era rivelato dannoso per la sua assistita: non ha chiesto un interprete, non ha presentato alcuna istanza, e ha contribuito attivamente al fatto che la giornalista fosse privata del diritto di essere ascoltata – una lesione grave dei suoi diritti difensivi.
Ora sarà la Corte di Cassazione a decidere sulla rimessione del processo. Ma una cosa è già chiara: in un procedimento segnato sin dall’inizio da forti conflitti d’interesse istituzionali, a Evarella non è stata semplicemente negata una difesa – le è stata scientemente sottratta. Da colui che avrebbe dovuto garantirla.
