Diffida di estinzione del procedimento Alla cortese attenzione del Presidente del Tribunale di Termini Imerese, Dott. Antonio Napoli – Sezione Penale Proc. pen. n. 197/25 R.G.N.R., n. 891/25 R.G. Tribunale
Tribunale di Termini Imerese
Presidente Dott. Antonio Napoli
prot.tribunale.terminiimerese@giustiziacert.it
dibattimento.tribunale.terminiimerese@giustizia.it
Diffida di estinzione del procedimento
Alla cortese attenzione del Presidente del Tribunale di Termini Imerese, Dott. Antonio Napoli – Sezione Penale Proc. pen. n. 197/25 R.G.N.R., n. 891/25 R.G. Tribunale
Sommario
- Diffida ignorata e richiesta di estinzione del procedimento
- Integrazione sussidiaria in caso di mancato accoglimento
- Accertamento della grave incompletezza del fascicolo
- Richiesta di integrazione formale del fascicolo
- Rimozione del difensore d’ufficio Salvatore Di Liberti e segnalazione di condotta non imparziale del giudice Alessandro Quattrocchi
- Violazione del diritto all’interprete e tentativi sistematici di elusione
- Ricusazione del giudice Alessandro Quattrocchi
- Uso di modulo ufficiale contenente informazione giuridicamente errata e violazione grave del diritto alla libertà personale
- Tentativi di interferenza extraprocedurale
- Riserva di azioni civili e pubblicazione del presente atto
Ill.mo Presidente,
la vittima di persecuzione giudiziaria nel procedimento 197/25, 891/25 si rivolge a Lei in qualità di Presidente del Tribunale di Termini Imerese, quale garante dell’integrità e del corretto funzionamento dell’attività giurisdizionale all’interno dell’ufficio da Lei diretto.
Con la presente, intende segnalare formalmente e con la massima urgenza una grave disfunzione procedurale che coinvolge il procedimento penale n. 197/25 a suo carico, e che – alla luce dei fatti documentati – impone un intervento correttivo immediato da parte dell’ufficio presieduto da Lei.
1. Diffida ignorata e richiesta di estinzione del procedimento
La Procura competente ha gravemente omesso di dare seguito a una richiesta formale e motivata già trasmessa in data 14/04/2025 a mezzo PEC (https://benvenutiabompietro.com/giustizia/diffida-urgente-di-archiviazione-procedimento-penale-197-25-termini-imerese/, allegato 1: Diffida urgente di archiviazione del prod. Pen. 197/25), con la quale si chiedeva, entro cinque giorni lavorativi, l’immediata archiviazione del procedimento penale n. 197/25 per nullità assoluta per vizio originario e violazione insanabile del diritto alla difesa.
Tale richiesta è stata ignorata senza alcuna comunicazione ufficiale. Inoltre, i documenti relativi a tale diffida – trasmessi in via certificata – non sono stati nemmeno inseriti nel fascicolo del procedimento, nonostante contenessero un richiamo a elementi già presenti nel fascicolo stesso, da cui risultava evidente la nullità originaria del procedimento stesso (allegato 2: fascicolo intero 24/04/2025).
Alla luce di quanto sopra, la vittima di persecuzione giudiziaria richiede formalmente a codesto Presidente di voler disporre, ovvero sollecitare, l’immediata estinzione del procedimento 197/25, 891/25, da parte dell’Ufficio competente, con conferma scritta entro e non oltre 48 ore dal ricevimento della presente.
In difetto, la vittima di persecuzione giudiziaria si riserva ogni iniziativa a tutela dei propri diritti, incluse le segnalazioni alle autorità consolari, internazionali e agli organi competenti in materia di responsabilità disciplinare.
2. Integrazione sussidiaria in caso di mancato accoglimento
Qualora, contro ogni logica e decenza istituzionale, non si proceda all’immediata estinzione del procedimento – o nell’eventualità estrema che anche la S.V. abbia deciso di ignorare l’evidenza dei fatti – la vittima di persecuzione giudiziaria si vede costretta a documentare quanto segue, al solo scopo di tutelarsi in via sussidiaria.
3. Accertamento della grave incompletezza del fascicolo
In data 24.04.2025, la vittima di persecuzione giudiziaria si è recata per la quinta volta, nell’ambito del procedimento n. 197/25 presso gli uffici del Tribunale al fine di ottenere copia dell’intero fascicolo processuale, e ha rappresentato verbalmente al sig. Tindaro Di Lisi, incaricato della trasmissione degli atti, che tale richiesta aveva lo scopo preciso di documentare le gravi lacune già riscontrate in precedenti accessi al fascicolo, e in particolare la mancata inclusione di atti fondamentali a proprio danno, come già espressamente comunicato nella lettera (Carabinieri rifiutano l'accesso al fascicolo 197/25:
https://benvenutiabompietro.com/giustizia/carabinieri-rifiutano-acesso-al-fascicolo-tribunale-di-termini-imerese/, allegato 3) mandato al Presidente in data 25/04/2025.
A seguito di tale richiesta, la vittima di persecuzione giudiziaria ha ricevuto, tramite due e-mail inviate dallo stesso sig. Di Lisi, due e-mail con cinque file contrassegnati come “fascicolo intero (tutto)” tra cui:
- trasc-bohrer.pdf
- verb conval..pdf
- fascicolo procura.pdf
- riesame.pdf
Il file denominato “riesame.pdf”, incluso tra i documenti inviati dal sig. Di Lisi e apparentemente riferito al Tribunale del Riesame, non contiene alcuno degli atti difensivi effettivamente depositati presso tale organo né l’ordinanza n. 525/25.
Il contenuto reale del suddetto PDF si limita a:
- Un modulo di trasmissione standard;
- Una comunicazione di avvenuto deposito da parte del difensore datata 15.03.2025;
- Alcuni messaggi di posta certificata (PEC) con allegati XML;
- Tre attestazioni di consegna telematica (senza contenuto processuale).
Tale discrepanza tra il titolo del file e il contenuto effettivo rappresenta un’ulteriore prova della grave incompletezza del fascicolo, nonché di una gestione compromessa e irregolare della documentazione processuale.
All’esame del fascicolo ricevuto, risulta evidente la mancanza di atti fondamentali, tra cui:
- Diffida urgente di archiviazione del prod. Pen n. 197/25 (Procura)
- Dichiarazione sull’impossibilità di interagire con un soggetto istituzionale a causa di gravi violazioni die diritti fondamentali
- Tutti gli atti difensivi depositati presso il Tribunale del Riesame
- Ricorso ex art. 309 c.p.p.
- Memoria difensiva integrativa
- Richiesta di acquisizione della registrazione audio (ex artt. 116, 134 e 143 c.p.p.)
- Dichiarazione personale integrativa ai sensi dell’art. 121 c.p.p.
- Deposito integrazione urgente – Violazione del diritto alla difesa (notifica irregolare)
- Opposizione alla legittimazione dell’Avv. Salvatore Di Liberti – Richiesta di esclusione formale dal procedimento e nullità di ogni sua eventuale dichiarazione
- Riconoscimento della difesa personale ex art. 99 c.p.p
- Richiesta conferma trasmissione atti alla Corte di Cassazione
- Osservazione sulla trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione
- Sollecito finale – Trasmissione atti alla Corte di Cassazione – Proc. pen. n. 197/25
- L’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame (n. 525/25);
- Atti già trasmessi alla Corte di Cassazione:
- Nota integrativa (riguardo al Tribunale del Riesame/convalida dell’arrest9)
- Ricorso immediata con allegati (riguardo alla archiviazione immediata del procedimento)
- Revoca formale e diffida – Avv. Salvatore Di Liberti – Proc. pen. n. 197/25 Salvatore Di Liberti
- Il completo fascicolo direttissima!
Secondo quanto previsto dall’art. 309 c.p.p., il Tribunale del Riesame aveva l’obbligo di trasmettere nuovamente al Tribunale di Termini Imerese l’intero fascicolo processuale, comprensivo dell’ordinanza emessa (n. 525/25), nonché di tutti gli atti difensivi depositati dalla vittima di persecuzione giudiziaria.
Si evidenzia altresì che il Tribunale del Riesame, pur avendo inizialmente fissato l’udienza e manifestato quindi implicitamente la propria competenza sul procedimento, ha successivamente dichiarato improvvisamente la propria incompetenza, in modo del tutto ingiustificato.
Tale comportamento ha di fatto eluso il controllo giurisdizionale garantito dall’art. 309 c.p.p., privando la vittima di persecuzione giudiziaria del diritto a una revisione effettiva e tempestiva della misura restrittiva.
La trasmissione tardiva degli atti alla Corte di Cassazione – effettuata solo su ripetuto sollecito – senza il contemporaneo rinvio della documentazione al Tribunale di Termini Imerese, rende evidente una gestione mirata a ostacolare l’esercizio dei diritti di difesa.
In particolare, emerge il sospetto fondato che l’operato della Presidenza del Tribunale del Riesame non sia stato neutrale, bensì volto a favorire consapevolmente condotte lesive dei diritti fondamentali e a coprire gravi irregolarità procedurali.
L’assenza di tali documenti nel fascicolo attualmente trasmesso costituisce una grave anomalia procedurale, da accertare immediatamente.
4. Richiesta di integrazione formale del fascicolo
Alla luce di quanto sopra, si richiede:
1. L’immediato inserimento nel fascicolo di tutti gli allegati:
- Allegato 1 – Tribunale Procura Difensore
- Allegato 2 – Riesame tutto
- Allegato 3 – Corte di Cassazione
2. Indipendentemente dall’esito della presente diffida, si richiede la trasmissione ufficiale, gratuita e integrale del fascicolo aggiornato all’indirizzo PEC xxx@pec.it, al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa della vittima di persecuzione giudiziaria.
3. Si diffida codesto Ufficio a fornire, entro il medesimo termine di 48 ore, comunicazione scritta sull’attuale completezza del fascicolo processuale, con esplicita indicazione dell’inclusione di tutti gli atti difensivi e provvedimenti elencati nella presente diffida.
5. Rimozione del difensore d’ufficio Salvatore di Liberti e segnalazione di condotta non imparziale del giudice Alessandro Quattrocchi
Con atto formale e verbale in sede d’udienza il 6 marzo 2025, la vittima di persecuzione giudiziaria ha revocato espressamente la nomina dell’avv. Salvatore Di Liberti quale difensore d’ufficio, dichiarandone l’inidoneità e l’incompatibilità ai sensi di legge. Tale revoca è stata successivamente confermata con opposizione formale protocollata e notificata via PEC in data 14 marzo 2025 al Tribunale del Riesame e allo stesso avv. Di Liberti.
Nonostante tale opposizione formale e il diritto della vittima di esercitare la propria difesa personale ai sensi dell’art. 99 c.p.p., l’avv. Di Liberti è stato illegittimamente mantenuto nel procedimento, è intervenuto in udienza contro la volontà espressa dell’assistita e risulta nuovamente designato anche dinanzi al Tribunale di Termini Imerese per la successiva fase dibattimentale.
La revoca e l’opposizione formale sono state ignorate e non sono state materialmente inserite nel fascicolo processuale, nonostante l’obbligo di acquisire ogni atto difensivo trasmesso via PEC regolarmente certificata. Ciò configura una grave violazione del diritto alla difesa, dei principi di imparzialità e del giusto processo sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost., dall’art. 6 CEDU, nonché dagli artt. 143 e 179 c.p.p.
Ancora più grave, la condotta del giudice procedente Alessandro Quattrocchi, che – pur essendo stato reso edotto della revoca e della formale opposizione della vittima di persecuzione giudiziaria – ha continuato a riconoscere la legittimità processuale dell’avv. Di Liberti, arrivando perfino a ignorare le diffide della vittima di persecuzione giudiziaria e consentendo esclusivamente al difensore d’ufficio di parlare a suo nome.
Tale atteggiamento configura, a giudizio della vittima di persecuzione giudiziaria, una condotta processuale non imparziale, idonea a minare la fiducia nella terzietà del giudice e ad integrare motivi di ricusazione o di formale incompatibilità.
6. Violazione del diritto all’interprete e tentativi sistematici di elusione
Si segnala inoltre che, la vittima di persecuzione giudiziaria ha richiesto formalmente la presenza di un interprete abilitato e la traduzione degli atti processuali relevanti, senza che alcuna delle autorità coinvolte abbia dato seguito a tale diritto fondamentale.
È importante precisare che tanto i Carabinieri quanto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese erano perfettamente a conoscenza da anni della necessità della vittima di persecuzione giudiziaria di usufruire di un interprete e la traduzione, circostanza comprovata dal fatto che:
- I Carabinieri hanno costantemente tradotto documenti per la vittima di persecuzione giudiziaria in occasione di procedimenti precedenti;
- La dott.ssa Lorenza Turnaturi, attuale PM nel procedimento n. 197/25, aveva già garantito personalmente la traduzione degli atti nel fascicolo n. 4195/23, riconoscendo dunque ufficialmente la barriera linguistica (anno 2023);
- Nel documento denominato “Comunicazione scritta per l’arresto”, redatto dai Carabinieri all’atto della privazione della libertà, emerge chiaramente la consapevolezza delle autorità del fatto che la vittima di persecuzione giudiziaria non fosse in grado di comprendere pienamente la lingua italiana in ambito tecnico-giuridico, tant’è che il documento è stato tradotto, seppur in modo gravemente impreciso, confermando così che il bisogno di traduzione era noto e ammesso anche operativamente.
Ancora più grave è il comportamento del giudice procedente, il quale, pur avendo ricevuto un’istanza specifica – formalmente protocollata – denominata “Richiesta di acquisizione, conservazione delle prove e traduzione degli atti processuali nel procedimento n. 197/25”, ha deciso di accogliere esclusivamente la parte relativa alla fonoregistrazione, ignorando completamente la parte relativa alla nomina di un interprete e alla traduzione degli atti.
La motivazione fornita nella relativa ordinanza appare del tutto incoerente e priva di fondamento logico, in quanto il giudice afferma di non poter procedere in quanto “non è chiaro da chi provenga l’atto”. Tale affermazione risulta inaccettabile, per le seguenti ragioni:
- Lo stesso giudice ha accolto la richiesta di acquisizione della registrazione contenuta nello stesso documento, il che dimostra che la provenienza era perfettamente nota.
- Un atto di provenienza incerta non verrebbe inserito nel fascicolo;
- La PEC utilizzata dalla vittima di persecuzione giudiziaria è stata indicata e registrata in data 13/08/2022 in occasione di una testimonianza resa presso la Stazione dei Carabinieri di Petralia, e risulta pertanto già nota alle autorità procedenti
- Il Tribunale del Riesame ha accettato senza difficoltà le memorie dalla vittima di persecuzione giudiziaria e ha al fine celebrato un’udienza sulla base di tali atti;
- Inoltre, nella stessa richiesta, il giudice fa riferimento a una presunta “forza maggiore che avrebbe impedito il rinvio dell’udienza e la nomina di un interprete, richiamando una giurisprudenza non pertinente e sostenendo l’urgenza della convalida, urgenza che non risulta né motivata né documentata.
La vittima di persecuzione giudiziaria sottolinea che il giudice aveva pienamente a disposizione le 48 ore previste dalla legge per effettuare la convalida e che avrebbe potuto – in piena conformità con i principi del giusto processo – sospendere l’udienza e predisporre la presenza di un interprete qualificato il giorno seguente.
7. Ricusazione del giudice Alessandro Quattrocchi
Alla luce delle condotte descritte e della documentata violazione del principio di imparzialità, la vittima di persecuzione giudiziaria chiede formalmente la ricusazione del giudice procedente ai sensi degli artt. 36 e 38 c.p.p., riservandosi di trasmettere tale diffida anche agli organi competenti per eventuali valutazioni disciplinari.
8. Uso di modulo ufficiale contenente informazione giuridicamenteerrata e violazione grave del diritto alla libertà personale
Nel documento denominato “Comunicazione scritta per l’arresto”, redatto e firmato dal Maresciallo Migliozzi, viene indicato che il termine massimo per la convalida dell’arresto sarebbe di 96 ore, anziché le 48 ore previste inderogabilmente dall’art. 390 c.p.p. e dall’art. 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Le 96 ore sono previste esclusivamente per l’arresto ai fini di estradizione internazionale ai sensi dell’art. 716 c.p.p. e non sono applicabili al presente procedimento. Dall’esame successivo è emerso che il modulo utilizzato è un modello ufficiale standardizzato, predisposto da autorità pubbliche, e non una redazione personale del Maresciallo. Tuttavia, l’uso consapevole di un modulo recante un’informazione palesemente contraria alla legge costituisce una grave violazione della diligenza richiesta a ogni pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.
In particolare:
- Il pubblico ufficiale ha il dovere di conoscere e applicare correttamente la legge.
- Nessun modulo interno può giustificare la violazione di norme inderogabili a tutela della libertà personale.
- L’omessa correzione dell’errore costituisce grave negligenza (colpa grave), con effetti potenzialmente lesivi dei diritti fondamentali della persona arrestata.
L’inserimento e la comunicazione di un termine errato:
- hanno creato un grave rischio di privazione illegittima della libertà personale oltre i termini consentiti dalla legge;
- hanno ostacolato l’attivazione tempestiva della difesa;
- potevano favorire una gestione opaca o extraprocedurale della situazione.
Tale condotta, anche se derivante dall’utilizzo di un modulo istituzionale errato, configura comunque una violazione grave dei principi dello Stato di diritto e potrebbe integrare ipotesi di responsabilità penale, disciplinare e civile, ai sensi delle normative vigenti.
9. Tentativi di interferenza extraprocedurale
Si segnala altresì che recentemente la vittima di persecuzione giudiziaria è stata oggetto di tentativi extraprocedurali di pressione volti ad indurla a ritirare denunce regolarmente presentate, mediante proposte di “accordi” informali e subliminali minacce di ritorsioni personali (incendi, incidenti).
Tali tentativi sono stati debitamente documentati e saranno oggetto di apposite segnalazioni presso autorità internazionali qualora si riscontri l’inerzia delle istituzioni competenti.
Si evidenzia che l’inerzia o il mancato riscontro alla presente sarà ritenuto elemento aggiuntivo a fondamento delle iniziative già preannunciate in sede nazionale ed internazionale.
Si ricorda infine che, ai sensi dell’ordinamento vigente, qualora un pubblico ufficiale venga a conoscenza di fatti potenzialmente rilevanti sotto il profilo penale, ha l’obbligo giuridico di trasmettere la relativa documentazione alle autorità competenti.
Alla luce degli elementi illustrati nella presente – e della documentazione allegata – si segnala pertanto che le condotte descritte potrebbero configurare ipotesi di reato, e che le autorità potenzialmente competenti risultano essere:
- La Procura presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, per i comportamenti
eventualmente ascrivibili a magistrati; - La Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli, per le condotte poste in essere da otto membri dell’Arma dei Carabinieri e da quattro membri del Corpo dei Vigili del Fuoco in servizio, in quanto organi dotati di status militare.
La presente comunicazione ha quindi anche lo scopo di consentire a codesta Presidenza di adempiere ai propri doveri d’ufficio, come previsto dalle norme vigenti in materia di segnalazione di reati perseguibili d’ufficio.
Si ricorda altresì che la sistematica inosservanza di diritti fondamentali – soprattutto quando coinvolge simultaneamente forze dell’ordine, magistratura requirente e giudicante non viene considerata una bagattella a livello europeo. Tali violazioni, se documentate, rientrano nella sfera delle gravi disfunzioni istituzionali di rilevanza internazionale, e possono generare conseguenze giuridiche e diplomatiche che travalicano l’ambito locale.
10. Riserva di azioni civili e pubblicazione del presente atto
La vittima di persecuzione giudiziaria si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi i danni morali subiti ai sensi dell’art. 2043 c.c., nonché nell’ambito di un’eventuale azione di responsabilità civile contro la Pubblica Amministrazione. Il presente documento è da considerarsi parte integrante e indissociabile del fascicolo del procedimento penale n. 197/25, 891/25, 824/25 e deve essere materialmente allegato agli atti, ai fini della tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con conferma scritta di ricezione. Il presente scritto verrà pubblicato integralmente sulla pagina https://benvenutiabompietro.com/giustizia/diffida-di-estiznzione-del- procedimento-197-25-tribunale-termini-imerese/ in quanto la vicenda qui trattata riguarda evidenti profili di interesse pubblico e attiene al diritto dei cittadini alla trasparenza e alla legalità dell’azione giudiziaria. La pubblicazione avviene altresì a tutela personale della vittima di persecuzione giudiziaria, quale forma di autodifesa preventiva e documentazione pubblica contro eventuali abusi istituzionali. Il presente atto è stato redatto dalla vittima di persecuzione giudiziaria con il supporto di terzi di fiducia e l’ausilio di strumenti di traduzione digitale, a causa della mancanza di un’assistenza legale adeguata e affidabile.